Danno da caduta in tombino condominiale: come essere risarciti

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Siete caduti inciampando in un tombino condominiale? Desiderate far valere l’istanza di risarcimento danni derivanti da caduta dovuta ad un avvallamento invisibile e non debitamente segnalato? Ecco cosa fare.

Tombino

Può accadere di cadere e di farsi molto male.

In particolare, può capitare di cadere inciampando in un tombino condominiale per avvallamento non debitamente segnalato e non visibile.

Cosa accade in tal caso? Cosa occorre, in particolare, porre in essere per far valere la propria richiesta risarcitoria del danno derivante da caduta a terra dopo essere inciampati in un tombino? Vediamo la normativa in materia.

Danno da caduta in un tombino: la condotta del danneggiato

Ex art.2051 c.c. l’istanza di risarcimento del danno per caduta in un tombino non è accolta per il comportamento incauto del danneggiato, complice la venuta meno del nesso eziologico tra causa ed effetto che ha l’onere di provare in giudizio.

Il danneggiato, in particolare, affinché l’istanza risarcitoria per danno derivante da caduta in tombino, sia accolta, deve provare la pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile ed inevitabile, oltre ogni ragionevole dubbio, il verificarsi dell’occorso nonché il comportamento di cautela tenuto in correlazione alla situazione di pericolo percepita in relazione alla media diligenza.

Condominio

Danno da caduta in tombino condominiale

Il tombino condominiale ex art.1117 c.c. rientra tra le parti comuni di proprietà di tutti i condomini.

Per i danni provocati dalle parti comuni è sempre responsabile il Condominio in qualità di custode ex art.2051 c.c.

Quest’ultimo, in giudizio, avrà l’onere di provare che l’evento, al di là della media diligenza tenuta nella custodia del bene comune, sia stato derivante da caso fortuito e forza maggiore.

In capo al custode del bene comune, grava una responsabilità oggettiva per effetto del rapporto di custodia indipendentemente dalla diligenza tenuta.

Tale responsabilità oggettiva del condominio per i danni derivanti da parti comuni in custodia, è stata definita dalla Corte di Cassazione con apposita sentenza (9 agosto 2004, n. 15383 e 15384) :

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità …e dell’inevitabilità…”.

Caso fortuito quale prova liberatoria dall’obbligo risarcitorio

Il limite della responsabilità del condominio è dato dal caso fortuito che interrompe il nesso causale tra evento e conseguente danno che, invero, si sarebbe potuto verificare, indipendentemente dalla media diligenza nella gestione delle cose comuni da cui è derivato a seguito di caduta lamentata dal condomino.

Quest’ultimo dovrà provare, in particolare, in giudizio, che il tombino in cui è inciampato, fosse apposto in un avvallamento non segnalato, in una parte comune non illuminata, tale da determinare l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’impatto con lo stesso causa della successiva caduta.

Il Condominio, invece, per resistere alla domanda risarcitoria, dovrà provare che l’evento danno derivante dal tombino quale cosa in custodia, sia derivato da un evento fortuito che, indipendentemente dalla gestione diligente ed ordinaria della stessa, si sarebbe ugualmente verificato oltre ogni ragionevole dubbio.