Superbonus 110%: novità modulo unico, ascensori, nuovi beneficiari
Superbonus 110%: più semplice ora iniziare i lavori per l’efficienza energetica. Quali le semplificazioni approvate dal Decreto firmato in Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente. Arriva il modulo unico. Come si perde il diritto alla detrazione.
Novità interessanti e piacevoli per chi è in procinto di iniziare i lavori relativi al Superbonus 110%, l’agevolazione che consente di realizzare interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e in tema di opere per una maggior protezione antisismica.
Il decreto Semplificazioni del luglio 2021 prevede infatti una serie di norme che rende alcuni aspetti burocratici meno pesanti e consentendo così di avviare in modo più rapido i lavori, per guadagnare tempo e soprattutto consentire ad un più ampio ambito di persone di programmare e pianificare i lavori.
Vediamo nel dettaglio allora quali sono le novità importanti.
- Deroga distanze minime
- Ascensori e montacarichi: 110% indipendente da età
- Nuove categorie di beneficiari
- CILA sufficiente
- Irregolarità non bloccano completamente
- Residenza: si allungano i termini
- Pannelli fotovoltaici: ora anche centri storici
- Superbonus 110%: come si perde il beneficio
- Novità 4 agosto 2021: modulo unico
Deroga distanze minime
L’emendamento introduce un’importante deroga alle distanze minime nelle costruzioni riportate all’art. 873 del codice civile. D’ora in avanti gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non vengono inseriti nel conteggio della distanza e dell’altezza.
Ascensori e montacarichi: 110% indipendente da età
Si allargano le possibilità di installare ascensori e montacarichi al fine di eliminare le barriere architettoniche che si guadagnano l’aliquota massima del 110% anche quando eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. Inoltre, al fine di incentivare l’installazione all’interno dei condomini, la detrazione massima è in favore anche dei soggetti aventi età inferiore a 65 anni.
Decade quindi per gli edifici condominiali il criterio dell’età che risultava penalizzante per chi non era in questa fascia di età.
Nuove categorie di beneficiari
Viene ampliata la categoria dei beneficiari in quanto sono incluse anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per gli interventi realizzati su immobili appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (per esempio: ospedali, case di cura e conventi), Prima delle modifica prima erano le opere ammettevano il 110% solo se effettuate su unità abitative.
CILA sufficiente
Per dare avvio ai lavori che, una volta ultimati, consentiranno di avere un’abitazione in grado di ridurre i consumi energetici, sarà sufficiente la CILA, a patto che gli interventi vengano descritti in maniera semplice, ovvero che si tratti di opere che già possono essere eseguite in edilizia libera.
Qualora, nel corso d’opera, si debbano apportare modifiche, basterà indicarle a fine lavori come integrazione alla Cila.
Irregolarità non bloccano completamente
Il timore di tanti interessati a dare avvio ai lavori era di riscontrare irregolarità in corso d’opera che potessero far decadere automaticamente la possibilità di accedere all’agevolazione, con evidenti conseguenti sotto l’aspetto finanziario per tante famiglie che avevano già stipulato accordi bancari per accedere a finanziamenti e linee di fido.
Nel caso in cui, come recita il Decreto, si tratti di irregolarità «meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo», la decadenza delle agevolazioni fiscali sarà limitata alla violazione od omissione riscontrata.
Quindi il bonus non sarà attivo unicamente per il lavoro interessato dalla violazione.
Residenza: si allungano i termini
In prima istanza, coloro i quali avviavano i lavori sulla prima casa, quindi dopo averla acquistata ed intendevano procedere con le opere su tale immobile, avevano come termine massimo per registrare la residenza nel Comune in cui l’immobile è ubicato 18 mesi.
Il cambio è arrivato ed ha spostato la scadenza in avanti: adesso il termine è fissato a 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita potendo pagare l’imposta di registro ridotta al 2%.
Stesso termine di 30 mesi anche per chi intende beneficiare del sismabonus del 110% sugli acquisti delle case antisismiche, edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 demoliti, ricostruiti e poi rivenduti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
La pregiudiziale è che il rogito venga firmato entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.
Pannelli fotovoltaici: ora anche centri storici
Ora anche le abitazioni situate nelle zone A dei centri storici potranno vedere installati i pannelli fotovoltaici, purché integrati e non riflettenti.
Superbonus 110%: come si perde il beneficio
Perchè si perda il beneficio fiscale del 110%, come previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, occorre che si verifichino i seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA
- interventi realizzati in difformità dalla CILA
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Novità 4 agosto 2021: modulo unico
Ora è ufficiale: il modulo unico per il Superbonus 110% è realtà. Al fine di rendere più leggero le pratiche burocratiche da espletare, chi vorrà avviare i lavori potrà farlo in maniera più rapida.
Quali le novità
Il modulo unico Cila/superbonus contiene unicamente le informazioni essenziali.
Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha consentito l’edificazione dell’immobile. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 basta una dichiarazione. Eliminata anche l’attestazione di stato legittimo, rendendo sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
Per interventi in edilizia libera, ad essere sufficiente è la descrizione dell’intervento nel modulo.
Il modulo unico è valido in tutta Italia.
Qui sotto potete scaricare il documento unico.