Sanatoria edilizia 2026: novità per le case ante ’67
Nel 2026 potrebbe arrivare un condono per gli immobili ante ‘67, stando a quanto si legge nella bozza del nuovo Testo unico dell’edilizia. Ecco come funzionerebbe e per quali immobili si prevede la sanatoria: dopo mesi di stop, il Governo torna a parlare dell’argomento, e potrebbe essere la svolta.
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Nelle scorse settimane la riforma del Testo Unico dell’edilizia è entrata in blocco a causa dei dubbi sollevati sulle coperture, ma finalmente sembra essere tornata attiva, e dopo l’ok della Ragioneria di Stato, è da poco approdata in commissione Ambiente alla Camera, dopo la sottoscrizione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’aggiornamento del Testo prevede, tra le altre cose, anche un attesissimo condono edilizio che riguarda gli immobili ante ‘67.
Per tutti gli immobili che sono stati costruiti prima del 1° settembre 1967, infatti, la riforma prevede un iter più semplice per la sanatoria, ma in cosa consiste nello specifico? Ecco come funziona e cosa cambierebbe, all’atto pratico, per gli immobili più datati.
Condono per gli immobili ante ‘67

Prima di capire cosa cambierà con il condono, è bene fare chiarezza sul perchè gli immobili ante ‘67 siano così particolari. Il 1° settembre 1967 è entrata in vigore la legge n. 765/1967, che per la prima volta ha imposto l’obbligo di licenza edilizia su tutto il territorio nazionale, che prima era limitata ai soli centri abitati.
Questo ha creato un gap documentale in grado di dimostrare la legittimità urbanistica, il che ha fatto emergere la necessità di soddisfare la legittimità attraverso altre condizioni, che fanno riferimento alle norme dell’epoca in cui sono stati costruiti. In particolare, per ottenere la conformità urbanistica, un immobile costruito prima del 1967 deve essere dotato di:
- primo accatastamento,
- estratti cartografici,
- documenti su condoni edilizi ottenuti successivamente,
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal venditore che attesti la legittimità ante ‘67,
- informazioni sui piani regolatori vigenti all’epoca della costruzione.
Stando così le cose, non può esistere un vero e proprio abuso edilizio su un immobile ante 67 situato in un’area che a quell’epoca non richiedeva alcuna licenza edilizia, ma ai fini della commerciabilità la conformità rimane un elemento essenziale. La storia cambia invece per le modifiche apportate successivamente al 1967, che sono soggette a titolo edilizio.
Cosa cambia con la riforma

La prima grande novità della riforma del Testo Unico dell’Edilizia riguardo la sanatoria semplificata per gli immobili ante ‘67 riguarda le vecchie domande. In particolare, infatti, la riforma dovrebbe portare alla chiusura delle domande presentate nei condoni precedenti (1985, 1994 e 2003), accelerando l’iter di sanatoria e chiudendo molte pratiche ancora in giacenza.
Per quanto riguarda l’allineamento della commerciabilità degli immobili alla regolarità edilizia, la riforma prevede di semplificare le regolarizzazioni per gli abusi storici, introducendo anche la possibilità di subordinare il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza o di adeguamento alle norme di costruzione da parte del proprietario o avente diritto.
Ancora, i regimi sanzionatori per il rilascio dei titoli in sanatoria saranno commisurati all’entità della trasformazione edilizia o urbanistica, alla gravità della difformità e al valore delle opere realizzate.
Per quanto riguarda invece le difformità edilizie che non possono ottenere il titolo in sanatoria, si cercheranno procedure di riduzione in pristino più efficaci e basate sulla responsabilizzazione del soggetto proprietario o dell’avente titolo. La sanatoria è anche propedeutica all’ottenimento di agevolazioni e bonus casa.