Rumori molesti in Condominio: come fare per evitarli?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Chiasso e rumori molesti in Condominio, spesso, costituiscono un problema all’ordine del giorno. La tranquillità domestica, in tal modo, può essere interrotta dalla voce alta del vicino o dall’uso fuori da orari consoni di elettrodomestici. Cosa fare per rimediare?

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Il Condominio rumoroso è spesso causa di continue sollecitazioni d’intervento nei confronti dell’Amministratore di Condominio.

Quest’ultimo, infatti, è chiamato a sedare gli animi surriscaldati di alcuni vicini che con le loro attività quotidiane, spesso producono dei rumori insopportabili tali da ingenerare un fastidio continuo agli altri condomini.

Quando l’amministratore chiamato ad intervenire per far cessare i rumori molesti, non riesca far prevalere il buon senso, per far terminare il calpestio piuttosto che il trascinamento dei mobili, il rumore degli oggetti che continuamente cadono a terra, occorre andare oltre la mediazione.

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Rumori molesti in Condominio: lettera di richiamo

Quando a causa di continui e differenti comportamenti causa di rumori tediosi, il singolo condomino è costretto a non potersi più godere la tanto agognata tranquillità nell’ambiente casalingo, è necessario intervenire formalmente.

Il primo passo è rappresentato dalla lettera di richiamo che, tuttavia, nonostante la passione generata per la redazione, può portare a ricevere il cosiddetto “nulla di fatto”.

Altra possibilità sarebbe quella di insonorizzare la stanza che, maggiormente, risente degli effetti dei rumori provocati dal vicino.

I costi per porre in essere tale opzione non sarebbero irrilevanti ed allora l’ultima speranza risulta essere la legge.

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Rumori e molestie condominiali: la tutela della legge

La tutela della legge dai rumori condominiali  è rappresentata dalle disposizioni del codice civile e dallo strumento della risoluzione del contratto per l’inquilino autore di continue molestie.

L’art.844 c.c., in particolare, prevede che per i rumori derivanti da immissioni, scuotimenti, esalazioni, viga il principio della normale tollerabilità in relazione alla condizione dei luoghi.

I rumori molesti possono generare anche una fattispecie penale prevista e punita ex art. 659 c.p. per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone:

chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità»

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Le contestazioni per i rumori molesti condominiali: il ruolo dell’amministratore

Il comportamento reiterato del condomino autore dei rumori molesti è segnalato dalla vittima all’amministratore di condominio, il quale, ex art.170 c.c. esegue il mandato secondo la diligenza del buon padre di famiglia ed inserisce la fattispecie all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale, potendo comminare all’autore un’ammenda pari a 200 euro fino ad 800 euro.

La sanzione dev’essere stabilita dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti che rappresentino la metà del valore dell’edificio. 

La somma acquisita è inserita nel fondo destinato alle spese ordinarie condominiali.

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Risarcimento danni per rumori molesti

Il Condomino danneggiato dai rumori molesti è legittimato ad agire in giudizio per far valere la pretesa del risarcimento danni al Giudice di Pace.

Nel corso della causa quest’ultimo dispone una Consulenza tecnica d’ufficio per determinare e quantificare la gravità e sussistenza dei rumori.

L’elaborato peritale sarà a seguito di giuramento del consulente nominato che, abbia accettato l’incarico, redatto dal un tecnico specializzato.

Dovrà, quest’ultimo, all’esito degli accertamenti, stabilire nella perizia se il rumore lamentato dal condomino sia superiore alla soglia massima consentita.

In tal caso il condomino potrà ottenere un indennizzo stabilito nel quantum dal giudice.

Disturbo della quiete pubblica

Nel caso in cui le molestie ed i rumori generati dal singolo condomino determino un disturbo della quiete pubblica, non ci sarà bisogno che il perito valuti la colpevolezza attraverso la misurazione dei decibel.

Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito con sentenza n.9361 del 2018 che per il giudizio nel merito sarà rilevante la dichiarazione del testimone che riferisca sulle caratteristiche e gli effetti dei rumori avvertiti.

L’intensità del rumore e la propria caratteristica lenitiva è valutata – sostiene la Suprema Corte – dall’intensità delle immissioni rumorose in proporzione al contesto temporale dello stesso.

Le urla o le immissioni sonore in piena notte, ad esempio, generano inequivocabilmente un disturbo al riposo delle persone senza che sia necessaria alcuna prova.