Rumori dal piano di sopra: quando la denuncia può costare molto cara
Denunciare rumori di passi e sedie al piano di sopra può far passare un brutto quarto d’ora, se il fastidio non è oltre la soglia di normale tollerabilità: con una recentissima ordinanza il Tribunale di Roma respinge il ricorso di una famiglia e la condanna è salatissima.
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Vivere in condominio significa anche dover sopportare i rumori dei vicini, almeno fintanto che questi rimangono all’interno della soglia di normale tollerabilità.
Quando si ha a che fare con schiamazzi notturni, musica alta o condizionatori estremamente rumorosi, è facile capire quando il rumore supera i livelli di sopportazione, ma quando i rumori che danno fastidio sono quelli di passi, sedie spostate o porte chiuse troppo forte, il confine diventa più labile.
Denunciare questo tipo di rumori, infatti, è parecchio rischioso, in quanto è necessario dimostrare che effettivamente superino la soglia di tollerabilità, per vincere. Lo dimostra un caso recentissimo su cui è intervenuto il Tribunale di Roma, il quale ha ribadito come valutare la normale tollerabilità: ecco cosa è successo e quali sono state le conseguenze.
Rumori di passi e sedie al piano di sopra

Un condomino ha presentato un ricorso d’urgenza contro il poliambulatorio del piano di sopra, lamentandosi del rumore di:
- scrivanie e sedie spostate,
- apertura e chiusura di porte,
- via vai di pazienti con bambini,
- tacchi delle donne sul pavimento.
A disturbare particolarmente l’uomo erano anche gli orari di attività del poliambulatorio, che andavano dalle 07.45 alle 22.00 nei giorni feriali e dalle 07.45 alle 17.30 il sabato. I rumori, inoltre, continuavano anche dalle 14.00 alle 16.00, senza tener conto dell’orario di interruzione delle attività potenzialmente rumorose istituito dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma nel 2019. Prima di rivolgersi al Tribunale, l’uomo ha prima chiesto di ridurre i rumori al personale del poliambulatorio, fatto richiesta di insonorizzazione o rimodulazione degli orari in sede assembleare e persino installato un controsoffitto isolante nelle camere da letto, ma nulla è servito.
Attenzione a denunciare questi rumori

Tutto questo può far pensare che la causa sia finita a favore del condomino, ma così non è stato in quanto questi rumori rientrano nella normale utilizzazione di qualsiasi immobile adibito ad attività professionale, e considerando anche alcune misure correttive che il poliambulatorio ha adottato spontaneamente e opportunamente documentato (nuova porta d’ingresso, modifica degli orari delle pulizie, feltrini sulle sedie, ecc.). Stando così le cose, con l’ordinanza del 14 maggio 2026 il Tribunale ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite e delle spese di CTU.
La base normativa da cui è partito il giudice per la sua decisione è l’art. 844 del Codice Civile, che disciplina le immissioni rumorose, di fumo, di calore e simili provenienti dal fondo del vicino, spiegando che il superamento della normale tollerabilità deve essere valutato in base alle condizioni dei luoghi e delle attività che ivi si svolgono.
La soglia di tollerabilità, infatti, è un parametro relativo e, in seguito a rilievi fonometrici effettuati nell’appartamento del condomino, è risultato che le immissioni rumorose sono episodiche, di breve durata e prive di continuità temporale (il tempo in cui erano presenti non ha superato il 17,2% del tempo totale di misurazione).
Tirando le somme, quindi, non è stata superata la soglia di normale tollerabilità, e il giudice ha colto l’occasione per ribadire che procedere in giudizio per rumori di questo tipo è un rischio molto maggiore per il ricorrente che per il denunciato.