Rifiuti abbandonati: quando le responsabilità sono del padrone di casa

Autore:
Alessia Bartiromo
  • Giornalista
Tempo di lettura: 5 minuti

Grandi incognite sul tema dei rifiuti abbandonati da terzi in immobili privati, causando non pochi problemi ai proprietari: ecco cosa dice la normativa sulle responsabilità della conseguente bonifica.

Guarda il video

Rifiuti abbandonati, quante incognite: quando le responsabilità sono del padrone di casa
Ph credits Daria Nipot, Shutterstock

Per i proprietari di un immobile, i problemi sono sempre dietro l’angolo, dovendo prestare attenzione a ogni dettaglio. In particolar modo per chi ha una casa a piano terra o gode di un bel giardino, spesso si incorre a dover affrontare l’annosa questione dei rifiuti abbandonati da terzi, che invadono non solo la propria proprietà privata ma che possono essere particolarmente dannosi sia per la salute personale che per quella dello spazio verde.

La domanda sorge quindi spontanea: a chi spetta la bonifica e quando si tratta di responsabilità del proprietario? Scopriamo insieme cosa dice la normativa a riguardo.

Rifiuti abbandonati da terzi in proprietà private tra bonifica e responsabilità

La questione dei rifiuti posti da terzi in proprietà private è da sempre molto annosa e si riferisce a una normativa ben precisa che ne distingue le responsabilità per procedere poi alla bonifica.

In particolar modo quando si tratta di oggetti ingombranti o che minacciano la salute dei passanti o dei residenti, bisogna conoscere in maniera capillare l’iter da seguire in tempi anche molto stretti. Ad aiutarci nella comprensione, arriva in aiuto anche la sentenza n. 7439/2024 del il Consiglio di Stato su un caso importante da tenere in considerazione.

Il caso analizzato dal Consiglio di Stato

Rifiuti abbandonati, quante incognite: quando le responsabilità sono del padrone di casa
Ph credits Beanykin, Shutterstock

Il caso analizzato dal Consiglio di Stato riguardava un capannone aziendale concesso in locazione dove erano state rinvenute ben 600 tonnellate di rifiuti ingombranti abbandonati da terzi.

Il Comune era intervenuto ai danni del proprietario, emettendo un ordinanza per ordinarne subito la bonifica a sue spese, nonostante fosse completamente estraneo ai fatti e all’accaduto, incolpandolo di mancata sorveglianza dell’area di sua competenza.

In primo grado di giudizio però, il Consiglio di Stato ha escluso l’intenzione di colpa del proprietario, in mancanza di elementi ben precisi di dolo o negligenza, appellandosi all’articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006 del Testo Unico Ambientale che tratta in maniera specifica della materia.

Di chi sono le responsabilità per la bonifica

Rifiuti abbandonati, quante incognite: quando le responsabilità sono del padrone di casa
Ph credits succo da Pixabay

L’articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006 del Testo Unico Ambientale spiega in maniera chiara di chi sono le responsabilità in caso di abbandono dei rifiuti da parte di terzi in proprietà private. Queste infatti, non vengono applicate in maniera automatico al proprietario, fin quando non viene riconosciuto l’illecito e il dolo specifico da lui commesso.

Su questo tema si esprime anche l’articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che commina le sanzione ai responsabili, seguendo il principio di chi abbandona i rifiuti ne paga le spese e quindi la bonifica.

Tornando al caso analizzato dal Consiglio di Stato, il dolo del quale era stato accusato il proprietario era la mancata vigilanza dell’area del capannone che non spettava però in automatico agli stessi, limitandole solo all’interno della zona, non all’esterno senza applicare il principio di “responsabilità oggettiva” che andrebbe così in contrato al Tratto sul funzionamento dell’UE. Tramite delle indagini infine, sono stati individuati i responsabili dell’abbandono che dovranno sostenere i costi della bonifica.

Rifiuti abbandonati da terzi in proprietà private e responsabilità: immagini e foto