Rastrelliera condominiale per bici: ecco come installarla, chi paga

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 5 minuti

Il posizionamento  di una bicicletta in un condominio potrebbe sembrare l’atto più semplice e spontaneo, ma ci sono dei limiti a cui adeguarsi per installazione di una rastrelliera. Ecco come procedere.

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Chi possiede una bici per spostarsi potrà pensare di essere divincolato da obblighi e permessi per il parcheggio nell’area condominiale di pertinenza della propria abitazione.

Per gli appassionati c’è da sudare sotto il sole o l’intemperia anche per trovare un posto nel proprio condominio.

Non sempre, infatti, l’abitazione disposta all’interno di uno stabile condominiale ha in dotazione un’area pertinenziale comune dedita all’installazione della rastrelliera.

Si tratta di un posto dove apporre in sicurezza la propria bici, sfruttando lo spazio accessorio e le parti comuni a disposizione del condominio.

La presenza di tale posto bici è diventato obbligatorio nel rispetto di determinati requisiti e modalità di installazione.

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Installazione rastrelliera per bici: la normativa

Nel merito dell’installazione di una rastrelliera in un’area condominiale è intervenuto il Tribunale di Savona che ha disposto l’apposizione del posto bici rientrante tra i poteri dell’amministratore.

Ogni condominio, pertanto, può provvedere ad apporre due rastrelliere che non siano d’intralcio al passaggio pedonale.

Limiti all’installazione previsti da statuto condominiale

In alcuni casi seppur ci siano le prerogative per provvedere all’installazione di una rastrelliera bisognerà attenersi allo statuto condominiale, il quale, può contenere delle clausole ostative del parcheggio della bici in spazi comuni.

Rastrelliera condominiale obbligatorio in città

In alcune metropoli l’installazione della rastrelliera per il parcheggio delle bici nelle aree comuni del condominio è obbligatorio.

Tale obbligo è prefigurato nel rispetto del principio sancito ex art.1120 secondo cui l’installazione non deve portare ad innovazione nè costituire  molestia alcuna al  possesso delle parti comuni ex art.1170 c.c.

L’amministratore ha, pertanto, il potere di procedere su delibera assembleare all’installazione della rastrelliera nelle aree condominiali, ma sono necessarie due condizioni.

In primis che l’installazione non produca un’innovazione dell’area pertinenziale del condominio

Di poi, è fondamentale che il posto bici non costituisca un ostacolo al passaggio pedonale o leda l’integrità di una pertinenza e spazio comune.

Qualora il condominio abbia a disposizione  un giardino, la rastrelliera  potrà essere installata su di una parte dello stesso.

Installazione rastrelliera: decisione assemblea e pagamento delle spese

Allorquando l’assemblea condominiale decida per l’installazione di una rastrelliera tutti i condomini, seppur non interessati dall’uso, saranno tenuti a contribuire al pagamento per tabella millesimale.

Il posizionamento della rastrelliera sarà deciso dall’assemblea valutando l’ubicazione del posto bici in relazione alle direttive del codice civile in materia di divieto di innovazione delle parti comuni.

Se le parti comuni non siano idonee ad assicurare il parcheggio delle bici senza provocare un ostacolo al passaggio pedonale, la rastrelliera potrà essere installata in giardino.

Le spese per acquisto ed installazione della rastrelliera sono giustificate nel bilancio condominiale e ripartite tra i condomini al di là dell’utilizzo o meno del posto per la propria bici.

Parcheggio abusivo in area condominiale

Qualora, invece, il parcheggio condominiale venga violato con un parcheggio incivile che ostacoli il passaggio delle altre autovetture, sarà possibile applicare delle sanzioni.

Non potendo intervenire il carroattrezzi, la Cassazione in materia ha stabilito che il regolamento condominiale può prevedere per il parcheggio abusivo una sanzione pecuniaria per il condomino non superiore a 200 euro (800 euro qualora il parcheggio sia recidiv0).

Rastrelliere condominiali: prezzi

Diamo infine un occhio ai prezzi per un modello adatto a parcheggiare i velocipedi all’interno di un condominio. Manco a dirlo, sono davvero tantissime le proposte che si possono trovare nei grandi magazzini e nei negozi specializzati, diversi per materiale e soprattutto per numeri di posti disponibili.

Un buon modello in acciaio, per 4 bici, leggera e quindi spostabile a seconda delle esigenze, si può acquistare con circa 40 euro. In questo caso, saranno quindi necessari più esemplari per soddisfare la richiesta di un palazzo, in considerazione degli utenti.

Passando ad un modello in acciaio, per 8/10 bici, si sale a € 194. Una rastrelliera sempre per 10 posti, in acciaio zincato, materiale che può assicurare una lunga durata, considerando l’esposizione a tutti gli agenti atmosferici, può venire acquistata a €280 circa. In questo caso, è da considerare che può essere utilizzata da entrambi i lati, quindi perfetta per grandi spazi come possono essere i parcheggi dei condomini con numerosi appartamenti.