Provvigioni agente immobiliare e la clausola “ad affare fatto”: cosa comporta se salta?

Autore:
Alessia Bartiromo
  • Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

Alla scoperta della normativa che regola il pagamento delle provvigioni dell’agente immobiliare con la clausola ad affare fatto e cosa succede in caso di imprevisto. 

Provvigioni agente immobiliare e la clausola “ad affare fatto”: cosa comporta se salta?
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L’agente immobiliare è una figura molto importante nella ricerca di una nuova casa, chiamato in causa nell’aiuto di immobili che possano piacere e che facciano al caso dell’acquirente. Un aiuto indispensabile soprattutto per coloro che hanno bisogno di un acquisto in tempi ristretti e che si affidano così alla professionalità e all’esperienza di un’agenzia che conosca bene la zona di riferimento. Quando si stipula il contratto, si decidono anzitempo le cifre della mediazione e c’è spesso una clausola che fa capolino, riguardante le provvigioni da dare all’agente. Le stesse, sono nella maggioranza dei casi “ad affare fatto”. Ma cosa succede in caso di imprevisto o se saltasse all’ultimo momento?

Provvigioni agente immobiliare con la clausola “ad affare fatto”

La figura dell’agente immobiliare come mediatore di una compravendita, è un ruolo fondamentale per ambo le parti, sia come tutela che come professionista che ne instrada le scelte migliori per entrambi. Nel momento in cui c’è una proposta d’acquisto, si innesca il diritto del mediatore alla provvigione che da contratto, il più delle volte, risulta essere “ad affare fatto”, tranne eccezioni e casi specifici. Lo scenario potrebbe cambiare in un successivo momento, a vendita definitivamente saltata per motivi di forza maggiore o semplice ripensamento.

Alla scoperta del diritto alla provvigione

Provvigioni agente immobiliare e la clausola “ad affare fatto”: cosa comporta se salta?
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L’articolo dell’art. 1754 del codice civile spiega alla perfezione il ruolo del mediatore e i suoi diritti. Si tratta di una persona che, al di là dell’ambito di appartenenza, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. Lo stesso gode, da contratto, del diritto di provvigione che scatta con la semplice attività di ricerca e indicazione dell’altro contraente o nella proposta d’acquisto.

Resta però necessaria la buona riuscita della trattiva dopo averla trovata e avviata, requisiti fondamentali pet giungere all’acquisto o alla vendita di un immobile. Non a caso infatti, anche soltanto la proposta d’acquisto da scattare automaticamente il diritto alle provvigioni dell’agente, rendendo influente poi cosa avviene successivamente.

Cosa succede nel caso di vendita saltata improvvisamente

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In un caso specifico analizzato giuridicamente, si può intendere perfettamente ogni cavillo della normativa. Durante una vendita, il titolare di un’agenzia immobiliare non aveva ricevuto la provvigione promessa poiché nel contratto di mediazione era stata inserita la clausola: “Resta inteso che il compenso sopra indicato non sarà dovuto in caso di mancata vendita”. Nonostante ciò, dopo il rogito con mancata vendita, i giudici hanno dichiarato questa clausola fortemente errata e scorretta moralmente, prestando il fianco a “comportamenti elusivi depotenziando lo stesso contratto di incarico”. 

La Suprema Corte, invece, ha ritenuto che l’espressione “il compenso non sarà dovuto in caso di mancata vendita” deve essere intesa come vendita non in senso giuridico quindi con il rogito e la proposta di acquisto ma soltanto in senso economico come mancata conclusione dell’affare con l’introito economico pattuito. Al mediatore quindi, è dovuto ugualmente il compenso per l’attività svolta.

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