Proposta d’acquisto di un immobile: cos’è e come si concretizza?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

L’acquisto di un bene immobile ha una serie di passaggi “tecnici” ben precisi, scanditi e regolamentati dalla norma. Andiamo a verificare la parte iniziale, quella in cui si forma l’incontro della volontà tra le parti per costituire il cosiddetto accordo. Ecco come si redige una proposta di acquisto.

Proposta d’acquisto di un immobile: cos’è e come si concretizza?

Acquistare casa: facile a dirsi se si rispettano determinati passaggi tecnici all’insegna della buona fede contrattuale e dell’incontro di volontà tra le due parti che intendano stipulare un contratto, quello di vendita, avente quale causa (la giustificazione economica) lo scambio prezzo con consegna del bene immobile come nel caso della compravendita

Il contratto di compravendita è tra quelli più in voga per ovvie ragioni.

Prima di stipulare tale negozio giuridico, le parti, dopo aver raggiunto un’intesa e sancito un accordo che costituisce l’incontro delle proprie volontà, procedono a sottoscrivere una proposta di acquisto.

Proposta di acquisto di bene immobile: cos’è

Ma cos’è una proposta di acquisto ed in che modo può essere sottoscritta e redatta ai fini e per gli effetti di legge?

Prima della sottoscrizione della proposta di acquisto di un immobile, è fondamentale che l’acquirente si informi:

  • sulle condizioni dell’immobile
  • sulle proprie dotazioni urbanistiche
  • sul luogo in cui è apposto in termini di servizi a disposizione
  • sulla propria destinazione d’uso.

Tale compito di informazione, generalmente, è affidato ad un professionista, il quale notizia l’acquirente sulle notizie utili relative all’immobile a cui si mostra un interesse di acquisto.

In tal caso, il mediatore offre all’acquirente una serie di atti che qualificano il bene:

  • condoni
  • concessioni
  • licenze edilizi
  • certificati di agibilità

ovvero tutti quegli strumenti che siano in grado di risalire alla storia dell’immobile.

Al netto della presa visione di tali documenti, l’acquirente può stipulare e sottoscrivere la sua proposta di acquisto.

Tale proposta è il  primo atto verso la conclusione del contratto di acquisto di un immobile.

Contiene l’espressione chiara ed inequivocabile dell’acquirente di volersi assicurare il bene immobile secondo determinate condizioni e, per tale ragione, dev’essere compilata con tutti gli elementi, di poi, inseriti nell’atto traslativo del diritto reale ovvero il rogito.

La proposta può essere redatta liberamente dal proponente e non deve attenersi a determinati dettami di contenuto e risulterà revocabile fino al momento dell’accettazione da parte del cedente.

La proposta di acquisto può essere anche irrevocabile ed in tal caso non potrà risultare modificabile da parte del proponente entro tutto il tempo concesso al destinatario per accettare le condizioni di vendita.

Proposta ed accettazione: cosa può fare il destinatario?

Proposta d’acquisto di un immobile: cos’è e come si concretizza?

Il destinatario della proposta di acquisto può decidere se accettare o meno l’offerta del proponente, fino alla scadenza del termine di validità della stessa, conscio che le condizioni apposte non possono essere modificate né revocate dall’acquirente.

Qualora la proposta non contenga un termine per l’accettazione dovrà ritenersi pura.

Proposta di acquisto: come redigerla

Ecco, di seguito, quali sono i criteri per redigere una proposta di acquisto.

Gli elementi caratteristici da introdurre nel testo di una proposta di acquisto fanno capo all’intenzione del proponente di volersi impegnare ad acquistare.

Di poi, la proposta deve contenere per completezza, tutti quegli elementi strutturali da introdurre nel futuro contratto di acquisto.

Infine, la proposta, deve essere redatta nella forma scritta richiesta dalla legge al fine della produzione degli effetti.

Se nella proposta è stata espressa la volontà di acquisto di un bene, facendo riferimento al futuro contratto preliminare, proponente e destinatario restano nell’alveo delle trattative avanzate di acquisto, subordinati entrambi alle responsabilità precontrattuale. In tal caso, infatti, l’eventuale mediatore coinvolto per assumere le informazioni sul bene prima della formulazione della proposta, non avrà diritto ad alcun corrispettivo per l’opera prestata.

Ed ancora, qualora nella proposta l’accettazione venga definita quale elemento utile a tramutare la stessa quale contratto preliminare, le parti sono di fronte ad un incontro formale con il quale si obbligano al passaggio di consegne.

In tal caso, dunque, anche l’opera di informazione fornita dal mediatore consentirà allo stesso di aver diritto al versamento e riconoscimento della propria provvigione.