Posso seppellire il mio cane o gatto nel giardino condominiale?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

Il proprietario di un abitazione in un Condominio, può provvedere a dare sepoltura ad un animale domestico nel giardino condominiale? Quali sono i limiti di legge?

La sepoltura di un animale domestico nel giardino condominiale: quali limiti?
Photo by walkersalmanac – Pixabay

Per rispondere al quesito summenzionato, occorre far riferimento al connubio tra l’interesse a conferire degna sepoltura agli animali d’affezione ed il relativo rischio ambientale disciplinato dal Regolamento Ce 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 Ottobre 2002, successivamente modificato con Regolamento Ce n.808/2002 del Parlamento Europeo e della Commissione del 12 Maggio 2003.

Ebbene quest’ultimo atto normativo, stabilisce che i resti di un animale d’affezione costituiscano un elemento ad elevato rischio ambientale tale da renderne necessario lo smaltimento in conformità a determinate procedure prefigurate.

La normativa europea, tuttavia, consente delle deroghe a tale procedura in ogni Stato Membro, consentendo che le spoglie degli animali possano essere eliminate alla stregua di rifiuti e mercé sotterramento delle stesse.

In Italia, in particolare, in applicazione del Regolamento europeo derivanti dall’accordo Stato-Regione del 1 Luglio 2004, è stato consentito il sotterramento degli animali di compagnia, esclusi quelli equini, nei fondi privati dei cittadini o in apposite aree appositamente dedicate nel caso in cui sia escluso, in assoluto, il rischio di malattia infettiva trasmissibile ad uomini ed animali.

Seppellire le spoglie di un animale nel proprio giardino: è possibile?

La sepoltura di un animale domestico nel giardino condominiale: quali limiti?
Photo by Schäferle – Pixabay

Secondo l’Opa (organizzazione Internazionale della protezione degli animali),  qualora il luogo della sepoltura delle spoglie di un animale sia la terra del proprietario, è necessario che tale fondo sia legittimamente intestato a quest’ultimo per effetto di idoneo titolo.

La disponibilità del terreno deve risultare da idoneo titolo (proprietà, comodato, uso, affitto, messa a disposizione da parte del proprietario consenziente).

Il titolare del terreno dove è effettuato il sotterramento dell’animale, dovrà procedere all’inumazione, previo rilascio di certificazione da parte del veterinario che escluda il rischio di contagio da malattie infettive trasmissibili ad uomo ed animali.

La prassi da seguire per effettuare la sepoltura, prevede che l’animale venga dapprima apposto in un contenitore di materiale biodegradabile, di legno, cartone e spessore tali da contenerne la sagoma.

Sul fondo del contenitore è necessario apporre dei materiali capaci di trattenere liquidi (generalmente plastica biodegradabile assorbente)

Qualora l’animale muoia in luogo diverso da quello in cui generalmente permane, il trasporto effettuato dal padrone dovrà essere effettuato con le cautele del caso e previo certificato rilasciato dal veterinario sempre che le distanze o  l’uso dei mezzi di trasporto per accedere al luogo della sepoltura non siano tali da costituire un rischio per la salute.

A seguito della morte dell’animale, prima della sepoltura, è necessario che il veterinario ne certifichi il decesso che andrà consegnato all’Asl entro 15 giorni a seconda delle disposizioni predisposte dalle Asl territoriali.

Se si tratta di un cane, quest’ultimo andrà cancellato dall’anagrafe, a differenza del gatto.

Sepoltura di animale nel giardino condominiale: cosa fare

In caso di sepoltura nel giardino condominiale che costituisce bene comune con gli altri comproprietari, occorre applicare l’art.1102 del c.c. ai sensi del quale, ogni condomino può utilizzare il cortile nel modo che ritenga più opportuno senza alterarne la destinazione d’uso e senza ledere il medesimo diritto di disposizione vantato sul bene anche dagli altri comproprietari.

Pertanto, la sepoltura di un proprio animale nel giardino comune, potrebbe ledere il diritto altrui vantato sul medesimo bene, qualora gli altri condomini rivendichino dei rischi a carico della salute o la possibilità che tale atto possa interferire con la presenza nel medesimo luogo di piante.

Al fine di evitare tali diatribe è necessario richiedere apposita autorizzazione all’Asl ed all’Amministratore che dovrà accertare la conformità della sepoltura alle disposizioni sanitarie amministrative ed, in caso contrario, denunciare il fatto al competente ufficio comunale.