Pignoramento della prima casa: come funziona e come si può evitare
Il pignoramento della prima casa è un procedimento giudiziario di espropriazione forzata che si verifica quando un debitore non riesce a saldare il proprio debito nei confronti del creditore. Ecco come funziona, e quali sono gli estremi per poter incorrere in questa misura drastica di saldo dei debiti.
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Il pignoramento è solitamente l’ultima spiaggia che un creditore ha per recuperare le somme date in prestito ad un contribuente che non paga. Si tratta, ovviamente, di una misura drastica, che in alcuni casi può comportare anche la sottrazione dell’abitazione principale del contribuente per saldare il debito contratto. La legge italiana è molto chiara a riguardo, e una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa alcune specifiche necessarie riguardo la retroattività del procedimento e riguardo la sua impraticabilità.
Quando ad essere pignorata è la prima casa infatti, per il contribuente ci sono delle tutele che impediscono all’Erario di procedere con il pignoramento. Si tratta però, di situazioni ben specifiche, che richiedono il sussistere di diverse condizioni contemporaneamente, e che non ammettono deroghe di alcun tipo. Ecco come funziona il procedimento, qual è l’iter che porta al suo compimento e quali sono i casi in cui la legge tutela il contribuente.
Pignoramento della prima casa

Come anticipato, il pignoramento della prima casa è un procedimento giudiziario di espropriazione forzata, con cui il creditore rientra delle somme date in prestito e non saldate dal debitore. La procedura si divide in più fasi:
- il creditore deve avere un titolo esecutivo che riconosca il debito (es. un decreto ingiuntivo esecutivo o una sentenza);
- l’atto di precetto deve essere notificato al debitore con l’intimazione di pagare entro un certo limite di tempo;
- se il debitore non paga, il creditore può procedere al pignoramento;
- l’immobile viene messo all’asta;
- il ricavo della vendita spetta al creditore, che riceve così la somma necessaria per chiudere il suo credito.
Si tratta, come si può notare, di una procedura particolarmente articolata, che si deve attuare solamente in caso di debiti gravi e di pagamenti mancati ripetuti. Inoltre, è necessario fare un’ulteriore specifica, che riguarda la provenienza del debito. Infatti, un contribuente può avere debiti sia con il Fisco che con un ente privato, come una banca o una finanziaria.
Debiti con il Fisco o con le banche

Questa specifica è necessaria perchè in base al creditore (se è, quindi, pubblico o privato), può scattare per il contribuente la tutela da parte della legge, che gli garantisce l’impignorabilità della prima casa. Affinchè questa tutela scatti, il debito deve essere nei confronti del Fisco. Inoltre, l’immobile e il debitore devono rispettare alcuni requisiti ben specifici, contemporaneamente. In particolare, l’immobile deve essere la prima casa del debitore, con relativa residenza, e quest’ultimo non deve possedere altri immobili. Inoltre, l’immobile è impignorabile solamente se non appartiene alle categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Infine, l’ultimo parametro da rispettare riguarda l’importo del debito. Per rientrare nella tutela dell’impignorabilità, introdotta dal Decreto Fare (D.L. n.69/2013) per proteggere la stabilità abitativa dei debitori dell’Erario, il debito deve essere inferiore a 120.000 euro. Se non sussiste anche solo una di queste condizioni, oppure se il debito è nei confronti di una banca o un altro ente privato, non c’è nulla che si possa fare per fermare il pignoramento.
Quella del pignoramento è una materia complessa, che in alcuni casi necessita di ulteriori specifiche, come nel caso di un pignoramento di una casa data in usufrutto. Per questo, le ordinanze della Corte di Cassazione sono utilissime per risolvere dubbi e perplessità.