Casa in comproprietà in un Condominio: chi convocare in assemblea?
Cosa accade quando in un condominio la proprietà immobiliare sia in comproprietà? Chi occorre convocare in assemblea per prendere parte alle decisioni condominiali?
La comunione dei beni è un istituto giuridico che disciplina tutte quelle ipotesi in cui su di un bene mobile o immobile, si verifica la condivisione in termini di godimento e disposizione da parte di più persone.
Nella fattispecie in esame, ci preme sottolineare l’importanza della comunione pro indiviso ovvero del singolo diritto vantato da più soggetto sull’intero bene.
Comunione di beni: quale legge applicare
La comunione dei beni è disciplinata dagli artt.1100 al 1117 del codice civile.
Nel novero di tali disposizione è cristallizzata, altresì, la comunione dei beni e la convocazione dell’assemblea condominiale.
Invero il Condominio rappresenta una forma di comunione in cui i singoli titolari dell’unità immobiliari godono della proprietà mediante uso delle parti comuni dell’edificio in cui è ubicato il proprio immobile.
Il singolo condomino-proprietario ha il diritto di godere e disporre delle parti comuni per meglio disporre della proprietà alla stregua degli altri condomini, senza intaccare il diritto reale altrui.
Per quanto attiene la gestione del condominio quest’ultima è demandata a due organismi quali l’amministratore e l’assemblea.
All’assemblea partecipano sia i condomini sia gli usufruttuari ed i relativi conduttori degli immobili.
Qualora in un Condominio vi sia un appartamento in comproprietà tra due condomini, in che modo, ci si chiede, occorrerà procedere alla convocazione assembleare?
Assemblea condominiale: vi partecipano entrambi i coniugi comproprietari?
All’assemblea di condominio i proprietari dell’unità immobiliare in comune hanno il diritto di ricevere, entrambi, l’avviso di convocazione all’assemblea condominiale.
La legge ex art.67 disp.att.c.c. dispone, invero, che qualora l’appartamento condominiale sia di appartenenza di entrambi i coniugi, abbiano diritto ad un solo rappresentante, ma ciò non può escludere dalla convocazione uno dei due comproprietari a vantaggio dell’altro.
In fase di convocazione assembleare, pertanto, ogni comproprietario dev’essere considerato singolarmente poichè ogni convocazione omessa è in grado di invalidare la deliberazione assembleare per effetto di azione di annullamento ex art.1137 e 66 disp.att.c.c.
D’altronde l’amministratore, nell’effettuare le convocazioni, non può porre in essere alcun atto omissivo a danno di uno dei due comproprietari, per effetto della tenuta ed aggiornamento, obbligatori, dell’anagrafe condominiale.
La norma in materia prevede che la tenuta del registro dell’anagrafe condominiale, l’amministratore deve effettuarla in collaborazione con i condomini.
In particolare, l’art.1936 c.c. stabilisce che gli aventi diritto in un Condominio debbano essere avvisati dall’assemblea, pena la nullità della delibera assembleare.
Per tale principio fondante di tipo giuridico, è palese ed inequivocabile il diritto di entrambi i comproprietari di un immobile condominiale, ad essere raggiunti dalla convocazione assembleare da parte dell‘amministratore di condominio
Allorquando la convocazione assembleare giunga ad uno solo dei comproprietari, entro 30 giorni dalla delibera assembleare, il comproprietario non convocato ha il diritto di impugnare il verbale, risultando quest’ultimo essere l’unico avente diritto a far valere in giudizio le proprie doglianze a discapito degli altri condomini regolarmente convocati che non potranno eccepire nulla in merito a tale azione di tutela.