Morte coniuge: marito/moglie ha diritto di abitare nell’immobile in successione?
Cosa accade quando uno dei due coniugi muoia? Qualora il superstite rinunci all’eredità, potrà conservare il diritto di abitazione sull’immobile destinato al nucleo familiare?
Cos’è il diritto di abitazione vantato dal coniuge superstite? Vediamo cosa ha deciso il Tribunale di Milano al momento del rifiuto dell’eredità del coniuge superstite.
Alla morte del coniuge, il superstite può, liberamente, decidere di rinunciare all’eredità, pur mantenendo il diritto di abitazione nel medesimo immobile destinato al nucleo familiare.
Tale decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano in una recente sentenza
Diritto di abitazione del coniuge superstite: di cosa si tratta
Ebbene, alla morte del coniuge, il superstite, ha riconosciuto in proprio capo, la quota di legittima, continuando ad abitare nell’immobile adibito a residenza familiare, nonostante la sussistenza di altri eredi legittimi.
In tal senso, qualora il coniuge estinto, alla sua morte, lasci la moglie ed il figlio a contendersi l’unico bene da dividere in parti uguali, seppure il figlio conservi il diritto di proprietà sul 50% dell’immobile, quest’ultimo non potrà decidere di cacciare dall’abitazione la madre che, vita naturale durante, conserva il diritto di abitazione sull’immobile.
Accanto al diritto di abitazione, sull’immobile lasciato dal coniuge defunto, il superstite gode del riconoscimento del diritto di uso dei mobili a corredo dell’abitazione, qualora quest’ultimi siano di proprietà del defunto o rientrino nel patrimonio comune dei coniugi.
Morte di uno dei coniugi e rinuncia all’eredità del superstite: cosa accade?
Al fine di rispondere al quesito succitato, alla morte di uno dei coniugi, il superstite può continuare ad abitare nell’abitazione lasciata dal defunto pur rinunciando all’eredità.
Invero, alla morte del coniuge, il superstite dovrà procedere ad effettuare l’inventario dei beni in proprio possesso a 3 mesi dall’apertura della successione a cui fa da seguito la comunicazione della volontà di rinunciare all’eredità nel termine tassativo di 40 giorni.
Il coniuge superstite che non ottemperi a tali formalità non potrà rinunciare alla successione, avendo in tal modo, accettato tacitamente di succedere.
Tale rinuncia all’eredità de beni lasciati dal coniuge defunto, tuttavia, non preclude, da parte del superstite, il diritto di abitazione vantato sull’immobile destinato ad uso familiare.
In tal caso, il diritto di abitazione sull’immobile lasciato dal coniuge defunto, ha natura di legato e si differenzia totalmente dall’assegnazione del patrimonio dell’estinto per atto mortis causa.
Pertanto, alla morte del coniuge, il superstite conserva il diritto di abitazione sull’immobile, indipendentemente dalla propria qualità di erede (art.485 c.c.)