L’amministratore di condominio non viene revocato: è giusto pagarlo ancora?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Cosa accade se l’amministratore di condominio continui a svolgere il proprio incarico senza essere formalmente revocato? Avrà diritto ugualmente al compenso?

L’amministratore non svolge le funzioni pur non essendo revocato: cosa accade?
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Può verificarsi che un amministratore, pur restando in carico e non avendo ancora ricevuto alcuna revoca da incarico, resti il rappresentante di un Condominio senza svolgere formalmente tutti gli atti derivanti dal ruolo ricoperto.

Sembra strano, ma, in situazioni particolari, quando ad esempio non si trova l’accordo se il soggetto in questione debba continuare a lavorare per la buona gestione del condominio, i singoli proprietari non trovino l’accordo e, passando i mesi senza che nulla accade, si arriva alla scadenza del mandato senza che si sia mossa foglia in tal senso.

Cosa si verifica, nel caso in cui, pur non svolgendo i propri compiti, non convocando l’assemblea, risulti ancora essere titolare del ruolo non avendo ricevuto alcuna revoca ed al contempo nessun rinnovo della carica?

L’incarico conferito all’amministratore ha la durata di un anno e si rinnova automaticamente di un altro anno alla prima scadenza.

La tesi preminente è che il rinnovo automatico si perfezioni automaticamente senza intervento dell’assemblea condominiale.

Alla scadenza del secondo mandato, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea per stabilire se la propria carica sia rinnovata o se venga deliberata la revoca dall’incarico.

Al momento della nomina, l’amministratore è tenuto a presentare il preventivo che l’assemblea deve accettare in modo espresso, non dovendo più adempiere ad altro onere per l’assunzione della carica.

Nel caso in cui, alla scadenza del secondo mandato, l’amministratore uscente non convochi l’assemblea, i condomini potranno agire, qualora 2 degli stessi, rappresentando 166,66 millesimi gli chiedano di convocare formalmente l’assemblea.

Qualora l’amministratore si rifiuti, i condomini potranno convocarla, invitando gli altri condomini a partecipare entro 5 giorni prima.

L’amministratore resta in carica senza rinnovo: cosa si verifica?

Nel caso in cui l’amministratore, al secondo mandato, non convochi l’assemblea per la nomina di un nuovo rappresentante ed i condomini restino inerti, consentendogli, in tal modo di continuare a svolgere le proprie mansioni, cosa si verifica?

Si potrà parlare di tacito rinnovo avvenuto per fatti concludenti e non mediante votazione?

Ebbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale preminente, l’accettazione tacita del rinnovo è del tutto valida.

Rinnovo tacito

L’amministratore, dunque, si vede rinnovato l’incarico semplicemente proseguendo il proprio lavoro e comunicando l’accettazione del ruolo per fatti concludenti.

In tal caso, l’amministratore ha diritto al compenso e potrà pretenderlo mediante decreto ingiuntivo richiesto al Tribunale per tutto il periodo in cui ha abbia svolto le mansioni fino al momento della revoca deliberata dall’assemblea.

Pertanto, se al secondo mandato, l’amministratore continui per fatti concludenti a svolgere il proprio incarico, dovrà continuare a percepire un onorario fino al momento della delibera di revoca da parte dell’assemblea, assunta con le stesse maggioranze previste per il conferimento dell’incarico in favore del professionista (metà dei millesimi).