Impianto fotovoltaico va accatastato? Ecco quando e perchè

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Cosa occorre onde evitare problemi legali in merito ad un impianto fotovoltaico. Ecco cosa fare per beneficiare del vantaggio derivante dall’uso di tale tecnologia senza intercorrere in sanzioni.

Impianto fotovoltaico va accatastato? Ecco quando e perchè

Il fotovoltaico è ormai il presente più che il futuro.

Tuttavia occorre saper ben compensare i vantaggi derivanti dall’uso di tale tecnologia rispetto ai danni derivanti per il non rispetto della normativa in materia.

Quando si decide di acquistare tale bene, occorre, in primis, darne notizia e dichiararne la sussistenza all’ufficio catastale, provvedendo in tal modo al cosiddetto accatastamento fotovoltaico.

Accatastamento fotovoltaico: di cosa si tratta?

Impianto fotovoltaico va accatastato? Ecco quando e perchè

Ebbene, per la registrazione dell’impianto fotovoltaico alla stregua di qualunque altro tipo di innovazione che riguardi un immobile, è necessario procedere ai fini del censimento che corrisponde all’accatastamento.

Tale operazione viene gestita dall’Agenzia delle Entrate ed ha una mera connotazione fiscale per quanto attiene il calcolo dell’IMU.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, è tenuta a registrare un immobile ed a conferirgli una determinata categoria.

In tal senso, l’installazione di un impianto fotovoltaico costituisce un aumento di valore dell’immobile, tale da renderne necessario l’accatastamento.

Ma vi è di più: con la circolare 36/E del 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a riconoscere gli impianti fotovoltaici quali beni immobili da un punto di vista catastale e fiscale.

Per effetto di tale circolare, i proprietari di tali impianti si sono chiesti come e con quale modalità procedere a dichiarare al catasto gli stessi.

In particolare, a tale domanda, è possibile rispondere, evidenziando che sussistono 2 tipologie di impianti fotovoltaici riconosciuti:

  • Impianti fotovoltaici quali entità catastali autonomi, di grandi dimensioni, progettati non per erogare energia ma per produrre reddito
  • Impianti di pertinenza di un immobile, ubicati sul tetto dell’edificio al fine di produrre energia da mettere a disposizione dell’intera struttura interessata.

Tali impianti fotovoltaici sono in grado di generare un reddito tale da costituire delle entità catastali autonome e come tali necessariamente sottoposte alla registrazione obbligatoria al catasto.

Il valore catastale di tali impianti non dipende solo dalla grandezza, ma ai sensi e per gli effetti della legge di Stabilità 2016, art.1 comma 21, per una stima di valore bisogna considerare:

  • le dimensioni della copertura o del solaio ovvero degli elementi strutturali che sorreggono l’impianto
  • il tipo di terreno su cui si poggia l’impianto qualora sia ancorato al suolo
  • il locale tecnico ove siano presenti sistemi di trasformazione.

Fotovoltaico ancorato a terra: come gestirli

Impianto fotovoltaico va accatastato? Ecco quando e perchè

Per gli impianti fotovoltaici ancorati al suolo quali pertinenza di un immobile, installati su edifici residenziali o su strutture di tipo commerciale, con il solo scopo di erogare energia elettrica, è  pacifico che l’installazione degli stessi comporti un aumento cospicuo del valore catastale dell’immobile servito da tale impianto.

In tal senso, l’impianto al servizio dell’unità immobiliare, per generare, a seguito dell’erogazione dell’energia elettrica, un aumento del valore catastale dell’immobile servito, è necessario che abbia:

  • una potenza nominale maggiore di 3 KWP con incremento del valore dell’immobile del 15% in termini catastali
  • risultino avere una potenza nominale superiore per ben 3 volte al numero delle altre unità immobiliari.

Di contro, occorre rimembrare, che non necessitano di accatastamento, gli impianti fotovoltaici che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • potenza inferiore ai 3 KW per unità immobiliare
  • potenza complessiva dell’impianto non superi di 3 volte il numero delle unità immobiliari servite dal fotovoltaico
  • per gli impianti installati a terra, il volume sia inferiore a 150 metri cubi.

Impianto fotovoltaico privato: quando è possibile realizzarlo

Pertanto un impianto fotovoltaico è necessario accatastarlo solo allorquando la potenza sprigionata sia superiore ai 3 KWP con conseguente aumento catastale dell’immobile servito del 15% o di oltre tre volte il numero degli immobili serviti dall’impianto stesso.

Per quanto attiene gli impianti fotovoltaici installati al servizio di Condomini o di attività produttive, il valore catastale dell’immobile servito non aumenta pertanto non occorre preoccuparsi di corrispondere imposte aggiuntive.

Tuttavia per calcolare la rendita derivante dall’uso di tale impianto, basta conoscere il valore d’acquisto di quest’ultimo ed applicare la seguente formula:

RENDITA CATASTALE IMPIANTO= COSTO IMPIANTO X 0,75 X2%

Nel caso in cui non si conosca il valore d’acquisto dell’impianto, al fine di calcolare la rendita, basterà procedere con la formula:

RENDITA CATASTALE IMPIANTO = 1300 x POTENZA IMPIATO x 2% ove il valore 1300 rappresenta il valore medio in euro per KWP a partire dall’anno 2019.