Fibra ottica in condominio: cosa sapere per installarla

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Fibra ottica in condominio. Come  installare una rete ad alta velocità senza problemi. I riferimenti di legge, le problematiche che possono nascere dal passaggio dei fili. Il ruolo dell’amministratore di condominio.

fibra-ottica

Il progresso tecnologico e lo sviluppo massiccio di Internet ha fatto si che al giorno d’oggi sia fondamentale, e praticamente obbligatorio, avere la possibilità di accedere velocemente ad Internet, per consultare tramite pc, smartphone e tablet, i siti di interesse.

Allo scopo di favorire il progresso, la normativa italiana ha risposto negli ultimi anni con una serie di leggi che incentivino e semplifichino l’accesso alla fibra ottica, la maniera più performante esistente oggi, nei condomini.

Fibra ottica in condominio: normativa

fibra-ottica-2

Negli ultimi anni l’Italia ha messo a punto nuove leggi in materia di fibra ottica e banda larga, con l’obiettivo di ridurre il divario dagli altri paesi dell’Unione Europea.

La Legge n.164/2014, nota come “Sblocca Italia” prevede l’obbligo, per tutte le costruzioni che hanno presentato domanda di autorizzazione edilizia dopo il 1° luglio 2015, di essere dotate di un impianto che porti la fibra ottica all’interno di ciascuna unità abitativa.

L’obbligo di legge vale anche in caso vengano effettuate profonde ristrutturazioni, atte a modificare la volumetria, ovvero la dimensione dell’edificio.

siepe-condominio

Tutti questi edifici possono poi godere dell’etichetta, resa su base volontaria, di “edificio predisposto alla banda larga”, appositamente rilasciata da un tecnico abilitato certificato. In questo modo, al momento della cessione od affitto dell’immobile, costituirà un ulteriore optional interessante.

Successivamente, un ulteriore intervento legislativo, denominato “banda larga” (33/2016) ha reso più chiaro una serie di norme con l’intento di favorire l’installazione di reti internet veloci. L’obbiettivo di abbattere i costi, grazie all’uso condiviso dell’infrastruttura, è stato studiato per favorire gli operatori che in questo modo hanno potuto eliminare una serie di oneri di urbanizzazione destinati al Comune.

Fibra ottica in condominio: diritti e doveri

fibra-ottica-3

Il condominio ha diritto e dovere di permettere l’accesso agli operatori di rete per effettuare le operazioni di installazione della fibra ottica, eccetto nel caso che:

  • l’infrastruttura fisica non sia idonea a ospitare elementi di reti ad alta velocità
  • non vi sia spazio sufficiente per l’installazione
  • esista il rischio di incolumità, sicurezza sanità pubblica, oppure la sua installazione possa compromettere le infrastrutture critiche nazionali od ancora sussista il rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione erogati mediante la stessa infrastruttura fisica
  • esista la possibilità di soluzioni alternative, che permettano l’alta velocità dell’accesso alla rete, a condizioni più favorevoli

Fibra ottica in condominio: amministratore

fibra-ottica-5

In materia di comunicazione all’amministratore di condominio, il quadro normativo è ancora poco chiaro. Sebbene non via un obbligo, è consigliabile effettuare la comunicazione all’amministratore, dato che i lavori potrebbero comportare disagi per gli altri abitanti del palazzo.

A tal proposito, la legge 12/2019 fa un vago riferimento alla figura dell’amministratore, per il quale la serie di opere relative all’installazione di infrastrutture relative alla banda larga e che permettono al singolo abbonato di usufruire del servizio, vengono considerate lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’articolo 1135 del Codice civile.

Motivo per il quale l’amministratore può decidere di avviare anche senza il consenso assembleare, restante salvo l’obbligo di informare in assemblea.

Fibra ottica in condominio: passaggio dei cavi

Santa Monica Aerial 2

Arrecare un danno od un fastidio alle altrui proprietà può essere causa di litigi, incomprensioni e successive, a volte, azioni legali.
Il legislatore è intervenuto per dirimere la questione circa il passaggio od il transito di cavi su proprietà di terze persone.

A far fede sono gli articoli 90, 91 e 92 del Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) secondo il quale gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità.

Secondo l’articolo 91, è ammesso che fili o cavi senza appoggio possano passare al di sopra di proprietà pubbliche o private senza la richiesta di consenso del proprietario. Inoltre è ammesso il passaggio anche ai lati di edifici privi di finestre.

Il proprietario o il condominio non hanno la possibilità di opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, oltre all’eventuale passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà. Il diritto degli inquilini di adottare la fibra ottica od altri servizi di banda ultralarga è dunque prioritario.

Unica condizione, è che il passaggio degli addetti all’installazione può avvenire solo previa intesa con i condomini.