Diritto di recesso per i contratti di appalto: come fare

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Com’è possibile determinare la fine anzitempo di un contratto di appalto con ditta privata? Ecco tutte le modalità prestabilite dalla legge.

Diritto di recesso per i contratti di appalto. Ecco come fare

Il contratto d’appalto è regolamentato e disciplinato dal codice civile: trattasi di un negozio giuridico per effetto del quale una parte si assume, mediante organizzazione di mezzi necessari e con il rischio a proprio carico, l’onere di realizzare un’opera o un servizio dietro corrispettivo in danaro.

Tale contratto può essere risolto prima del tempo?

Risoluzione del contratto di appalto: ecco come fare

Generalmente la chiusura ex ante di un contratto di appalto senza una motivazione ben precisa è consentita soltanto previo mutuo consenso delle parte e nei casi stabiliti, tassativamente, dalla legge.

Per mutuo consenso si intende un accordo reciproco tra le parti che sostituisca il contenuto del precedente negozio stipulato tra le parti.

Differente dalla risoluzione per mutuo consenso è la rescissione, istituto giuridico che consta in un atto unilaterale esercitabile solo ove pattuito.

Per atto unilaterale s’intende un atto espressione della volontà di uno dei contraenti che diventa efficace nel momento in cui giunga a conoscenza dell’altra parte (ex art.1334 c.c.)

Il recesso unilaterale, ex art.1373 c.c., è atto di volontà per effetto del quale ad una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal vincolo negoziale che potrà essere esercitata fino al momento in cui il contratto non avrà avuto il principio di esecuzione degli effetti.

Conclusione anticipata degli effetti dell’appalto: il recesso

Diritto di recesso per i contratti di appalto. Ecco come fare

L’art.1671 c.c in materia di appalto prevede la possibilità di recedere dal vincolo negoziale, ma tale facoltà espressione di volontà unilaterale, è riconosciuta dalla legge solo in capo al committente.

La differenza tra il recesso ex art.1373 c.c. ed il recesso ex art.1671 c.c. riconosciuto in capo al committente, sta nel fatto che nel primo caso, il recesso deve risultare da contratto, nel secondo sussiste una previsione di legge (Corte di cassazione, sentenza n.4750/1991).

Il diritto di recesso del contratto di appalto in capo al committente può comportare lo scioglimento del vincolo negoziale anche senza motivi ovvero può essere esercitato per qualsiasi causa per la quale non è richiesta la valutazione della legittimità.

In particolare, il recesso che opera ex art.1671 c.c. in favore del committente, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, non necessita di particolari giustificazioni e potrà essere esercitato in qualsiasi momento durante l’esecuzione dell’appalto (trattasi di recesso ad nutum).

All’appaltatore, tuttavia, è riconosciuto non il diritto a continuare l’opera in caso di recesso da parte del committente, ma a richiedere ed ottenere l’indennizzo consistente nel mancato guadagno prefigurato al momento della stipula del contratto.

Recesso nel contratto d’appalto: perché il favor legis verso il committente

Il diritto di recesso senza alcuna limitazione temporale e giusta causa da parte del committente, opera in regime di posizione favorevole in capo a quest’ultimo, secondo una ragione specifica: la Corte di Cassazione ha sottolineato che il favor legis è dovuto all’interesse sotteso nel contratto d’appalto che è finalizzato alla realizzazione di un’opera o di un servizio a favore del committente.

Tuttavia è lecito che le parti, di comune accordo, possano inserire nel contratto la possibilità che il recesso sia esercitabile solo per effetto di gravi inadempienze di una di esse.

Di fatto con l’esercizio del diritto di recesso da parte del committente, non si verifica alcuna causa di inadempimento.

Il committente, invece, se vuole rescindere per causa di inadempienza a carico dell’appaltatore, non corrispondendogli alcun indennizzo, dovrà, qualora intenda essere risarcito, provare quanto vantato in giudizio e rivendicare nei confronti del committente il risarcimento del danno dovuto per l’interruzione forzata del rapporto a causa di inadempimento, senza dover procedere all’indennizzo del medesimo committente.