Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità. Che cos’è, e quale differenza sussiste con la dichiarazione di rispondenza. Quali sono gli impianti soggetti alla dichiarazione. Chi la rilascia. Normativa di riferimento, sanzioni.
Il DM 37 08 dichiarazione di conformità (DiCo) è la norma che regolamenta l’attività di impiantistica.
Al termine dei lavori effettuati, l’azienda, dopo aver effettuato le verifiche previste in tale caso, è obbligata a rilasciare al committente, la dichiarazione di conformità degli impianti.
Cos’è la dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è un documento, con cui l’installatore abilitato alla professione dalla competente Camera di Commercio dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’impianto installato rispetta gli standard imposti dalle Leggi e norme tecniche in vigore.
Il documento, redatto al termine dei lavori, riporta i dati dell’impianto e le seguenti informazioni: responsabile tecnico, proprietario e committente.
Altre informazioni importanti sono relative alla tipologia dell’impianto installato, quali materiali utilizzati, le norme seguite, l’ubicazione dell’impianto.
In questo modo, la dichiarazione è una certificazione che l’impianto installato è conforme alla normativa in vigore.
Dichiarazione di rispondenza
Diversa è invece la dichiarazione di rispondenza (DiRi), che può sostituire la dichiarazione di conformità solo nel caso questa non sia reperibile.
Inoltre la DiRi è ammessa soltanto se relativa ad impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37 08.
La dichiarazione viene comunque sottoscritta da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico dell’impresa abilitata. Requisito fondamentale ed obbligatorio è che coloro che redigono la dichiarazione devono esercitare la professione da almeno 5 anni.
Allegati da unire alla dichiarazione sono accertamenti e sopralluoghi necessari alla verifica di rispondenza dell’impianto.
Dichiarazione di conformità: quali impianti
Gli impianti che richiedono la redazione della dichiarazione di conformità sono i seguenti:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
- impianti di protezione antincendio (lettera g).
Dichiarazione di conformità: chi la rilascia
La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata in conformità ai Modelli del Decreto 19/05/2010.
Deve essere depositata in duplice copia entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
L’ufficio competente a ricevere la documentazione è lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, la quale provvederà ad inoltrare una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio di riferimento dell’impresa che ha eseguito i lavori.
In questo modo potrà essere accertata la sua iscrizione nel registro delle imprese.
Dichiarazione di conformità: normativa
Il certificato è obbligatorio per i nuovi impianti e per la relativa manutenzione. Lo sportello unico dell’edilizia ne richiederà una copia nel momento in cui si avrà necessità del certificato di agibilità di un edificio, di un’abitazione o di un ufficio.
La legge non richiede di allegare il documento al momento del rogito, tuttavia è buona cosa comunicare che gli impianti sono stati soggetti a regolare certificazione.
Qualora un impianto venga modificato in parte, la nuova dichiarazione dovrà riguardare soltanto le parti soggetti a cambiamenti.
Tuttavia deve essere garantita la funzionalità dell’intero impianto.
Al termine dei lavori, il proprietario dell’immobile ha l’obbligo di mantenere in efficienza l’impianto, secondo le istruzioni rilasciate dall’azienda che ha eseguito le opere, che comunque, rimane responsabile della sicurezza dell’attività eseguita.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il proprietario deve comunicare la dichiarazione di conformità o di rispondenza all’azienda erogatrice di luce, acqua o gas.
In caso di mancata comunicazione, l’azienda provvederà a sospendere la fornitura del servizio.
Sanzioni
Alla Camera di Commercio spetta il compito di accertare la validità delle opere. Potrà decretare la sospensione dell’impresa che non abbia eseguito nei termini di legge il lavoro per almeno tre volte.
I rispettivi Ordini professionali possono invece comminare sanzioni disciplinari a progettisti e collaudatori in caso di violazione delle norme.
I committenti invece possono subire sanzioni amministrative qualora affidino l’installazione o la manutenzione di un impronta ad un’azienda non abilitata.