Danni provocati da piante e fioriere: cosa stabilisce la Cassazione
La caduta di piante o di fioriere dai balconi è sicuramente causa di conflitti tra condomini per la richiesta di risarcimento del danno o di un pregiudizio subito da uno degli stessi. Ecco la sentenza della Corte di Cassazione disciplinante la fattispecie.
Nel corso della “quotidianità condominiale”, è possibile che dai vasi apposti sulle ringhiere dei balconi, a seguito dell’irrigazione delle piante in esso contenute, sul pianerottolo dell’abitazione sottostante, giunga acqua o terriccio indesiderato.
Eppure innaffiare le piante, apporre vasi sul balcone è spesso atto decorativo e comune che ciascun proprietario della singola unità immobiliare pone in essere.
Le conseguenze dell’innaffiamento delle fioriere può, tuttavia, rilevarsi dannoso per il terriccio o le gocce d’acqua che, ricadenti sul balcone sottostante, provocano un fastidio al proprietario dello stesso oltre la media tollerabilità.
Tale tipo di “fastidio condominiale” può determinare, infatti, l’insorgere di liti tra condomini, sfocianti poi nella risoluzione solo attraverso la decisione emessa dall’ autorità giudiziaria adita.
Sui balconi è possibile tenere fioriere o vasi?
La prima cosa da chiedersi è se sui balconi delle singole unità immobiliari sia possibile apporre vasi o fioriere.
Tale atto è possibile salvo che il regolamento condominiale non lo vieti all’unanimità dei condomini.
Se nulla è espresso in termini di divieto per tale tipo di installazione sul balcone, ciascun condomino è legittimato ad agire installando fioriere o vasi sul balcone senza tuttavia produrre un rischio di danno all’integrità fisica degli altri inquilini o dei passanti.
Vasi o piante sui balconi: la sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con apposita sentenza n.15956 del 2014 ha sancito che qualora le piante dopo essere state innaffiate, gocciolino terriccio tale da imbrattare il balcone dell’inquilino sottostante, configurano il reato previsto e punito ex art. 674 c.p. con l’arresto o l’ammenda fino a 206 euro.
Secondo il ragionamento logico giuridico degli ermellini, l’inquilino che faccia cadere copiosamente l’acqua utilizzata per annaffiare le piante contenute nei vasi apposti sul balcone, provoca un fastidio che supera la soglia di tollerabilità media purchè l’episodio continui nel tempo senza interruzione alcuna.
Tale comportamento fastidioso e tedioso può indurre l’inquilino proprietario del balcone sottostante a chiedere in giudizio l’inibitoria della molestia con conseguente quantificazione del danno non patrimoniale da risarcire.
L’azione giudiziaria, tuttavia, deve costituire l’extrema ratio: ovvero è fondamentale che prima di adire le vie legali, il danneggiato inoltri una raccomandata a.r. al condomino autore della molestia, diffidandolo a continuare dall’esercizio di tale comportamento lesivo del proprio diritto di proprietà e risultante essere in grado di travalicare la soglia di tollerabilità media di sopportazione stabilita dalla legge.
Generalmente è possibile sostenere che l’installazione di vasi o fioriere sul proprio balcone da parte del singolo condomino, non necessiti di alcuna autorizzazione o delibera assembleare, nel caso in cui il regolamento condominiale non abbia ad oggetto un divieto imposto dall’unanimità dei condomini.
Se il regolamento condominiale nulla prefigura in termini di fioriere o vasi sui balcone, è possibile procedere all’installazione degli stessi ma con la dovuta cura ed accortezza per evitare pregiudizi o danni a carico degli altri condomini o di terzi passanti.
L’orientamento giurisprudenziale sancito dalla Cassazione presuppone che la vittima di comportamenti ripetuti, in grado di provocare un danno o una molestia oltre la media tollerabilità, possa rivalersi in giudizio per l’azione inibitoria dell’innaffiamento, solo previa richiesta di cessazione dell’attività con lettera raccomandata.
Qualora l’intimato condomino continui, imperterrito, ad innaffiare quotidianamente senza alcuna accortezza, provocando la caduta sul balcone sottostante di terriccio e gocce d’acqua, quest’ultimo potrà adire l‘autorità giudiziaria onde ottenere l’accoglimento dell‘istanza inibitoria e del risarcimento del danno di natura patrimoniale lamentato.