Coniugi separati: chi paga le spese condominiali per l’immobile
A seguito di separazione coniugale, ci si chiede se le spese condominiali ordinarie e straordinarie possano gravare, interamente, a carico del coniuge assegnatario o equamente anche all’altro coniuge. Di seguito la normativa in materia.
La separazione coniugale ovvero l’anticamera del divorzio che sancisce la fine degli effetti del contratto matrimoniale determina delle problematiche in materia di suddivisione delle spese condominiali.
Qualora a seguito di separazione giudiziale o consensuale sia stabilito che l’abitazione acquistata dai coniugi sia assegnata interamente ad uno degli stessi, ci si chiede se all’ex coniuge non assegnatario spetti il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie condominiali.
Nel caso di specie, il dubbio nasce dall’acquisto in comproprietà del bene immobile.
- Ripartizione spese condominiali tra ex coniugi: cosa dice la legge
- Separazione tra coniugi: chi paga le spese condominiali
- Spese straordinarie dell’immobile: a chi spetta pagarle
- Divisione delle spese condominiali in regime di separazione: la sentenza della Corte di Cassazione
- Spese a carico di chi abita l’immobile: la determinazione
- Coniuge assegnataria del bene non proprietaria: come comportarsi
Ripartizione spese condominiali tra ex coniugi: cosa dice la legge
Per quanto concerne la ripartizione delle spese condominiali su di un immobile acquistato in comproprietà tra i coniugi prima dell’intervenuta separazione, se tale fattispecie non sia stata preveduta dalla sentenza giudiziale o con preventivo accordo tra le parti, viene regolata dal codice civile.
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I coniugi anche se separati risultano essere comproprietari dell’abitazione e, pertanto, entrambi sono condomini allo stesso modo in cui lo erano prima della separazione.
L’unica differenza grava in capo all’amministratore di Condominio tenuto a comunicare l’assemblea ai rispettivi indirizzi di residenza dei due comproprietari.
Separazione tra coniugi: chi paga le spese condominiali
Ammesso che a seguito di separazione l’abitazione sia assegnata in assolo ad uno dei due comproprietari, le spese condominiali sono ripartite distinguendo il diritto di proprietà da quello di godimento.
Si verifica in pratica la stessa situazione posta in essere tra l’inquilino ed il proprietario.
Pertanto le spese concernenti le spese ordinarie gravano esclusivamente in campo al coniuge assegnatario dell’abitazione.
Tali spese, infatti, sono derivanti dall’uso esclusivo dell’immobile.
Spese straordinarie dell’immobile: a chi spetta pagarle
Le spese straordinarie sono, invece, suddivise tra i coniugi comproprietari ma in regime di separazione, rispettivamente alle quote di proprietà.
Pertanto al coniuge assegnatario dell’immobile in via esclusiva spetta il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas).
Le spese di carattere straordinario, legate alla conservazione della proprietà di cui i coniugi restano comproprietari dopo la separazione, (ristrutturazione immobile, installazione videocitofono), sono gravanti in capo ai singoli comproprietari in ragione della propria quota di proprietà.
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Divisione delle spese condominiali in regime di separazione: la sentenza della Corte di Cassazione
In materia di divisione delle spese tra coniugi in regime di separazione, comproprietari del bene, la Corte di Cassazione con apposita sentenza ha statuito:
”Qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle del genere delle spese condominiali), quindi simili spese in mancanza di provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario, sono a carico del coniuge assegnatario”.
Spese a carico di chi abita l’immobile: la determinazione
Al fine di stabilire le singole voci di spesa tra assegnatario ed ex coniuge comproprietario, basta far riferimento alla tabella relativa agli oneri accessori da dividere tra locatore e conduttore.
Nel caso in cui uno dei due coniugi comproprietari non paghi le spese assegnate, fermo restando il titolo di comproprietà, il Condominio potrà rivalersi nei confronti dell’altro coniuge sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie.
Pertanto l’amministratore per far quadrare il bilancio condominiale, a seguito dell’avvenuta separazione tra i coniugi, potrà agire in solido verso uno dei coniugi qualora l’altro risulti essere insolvente per quanto attiene le spese condominiali.
Coniuge assegnataria del bene non proprietaria: come comportarsi
Qualora la coniuge assegnataria del bene immobile destinato ad uso familiare, non sia proprietaria dello stesso, per effetto di un accordo convalidato dal giudice ovvero per effetto di una sentenza dello stesso, potrà restare nell’immobile instaurando un rapporto tra inquilino e proprietario.
Pertanto la coniuge assegnataria del bene appartenente all’altro coniuge dovrà provvedere alle spese condominiali di ordinaria manutenzione per le parti comuni.
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