Condono ambientale e condono edilizio: perchè sono diversi

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Le importanti differenze fra condono ambientale e condono edilizio. Perchè la sanatoria per l’abuso paesaggistico non consente di evitare la demolizione dell’edificio.

abuso-edilizio-3

Il condono ambientale è un importante provvedimento normativo con cui lo Stato italiano è intervenuto, mediante l’articolo 181 D.Lgs. 42/2004, a tutela dei beni paesaggistici ed ambientali che si trovano sul suolo italiano.

Secondo quanto recita il comma 1 dell’articolo 181, “chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’art. 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Il reato, che era già previsto dall’art. 163 D.Lgs. 490/99, c.d. T.U. Beni culturali, tutela il fatto che la pubblica amministrazione, organo competente con il compito di controllo, abbia davvero il potere di salvaguardare il patrimonio, nell’interesse della collettività.

La cura del paesaggio è un aspetto molto importante che consente, oltre di poter far ammirare ai turisti le bellezze del nostro paese, anche di assicurare il rispetto della natura.

Condono ambientale e condono edilizio: differenze

abuso-edilizio

L’utilizzo del termine condono per entrambe le richieste in materia di sanatoria ha spesso portato ed ingenerato confusione, tanto che alcuni soggetti, al momento della richiesta di un condono ambientale, ovvero per costruito in un’area sottoposta a specifici vincoli, hanno ritenuto di aver diritto anche al condono edilizio.

A smentire l’unicità del comportamento, tenendo dunque assolutamente distinte le due cose, ci ha pensato una recente sentenza della Corte di Cassazione, resa nota il 9 luglio 2019.

I due condoni sono distinti e diversi, correndo su binari paralleli, avendo riferimenti normativi separati:

  • d.lgs 42/2004 condono ambientale
  • dpr 380/2001 condono edilizio

Questa differenza sotto l’aspetto legislativo ha fatto si che:

ottenere il nulla osta per sanare l’abuso paesaggistico non significa che un eventuale ordine di abbattimento dell’edificio costruito in abuso edilizio, non venga sanato automaticamente.

I giudici della Cassazione dunque, con la sentenza 29979/2019, hanno voluto sottolineare  e porre in risalto che la sanatoria che  ripara il danno  consiste nella procedura amministrativa che consente di superare l’illegittimità di determinati tipi di interventi in materia di edilizia o paesaggio. Si tratta, ha chiarito, di un concetto diverso da quello del condono, che riguarda invece solo procedure eccezionali.

scala-esterna-chiocciola-prefabbricata-legno

Nella sentenza, i giudici hanno tenuto a porre in evidenza la differenza, nella parte in cui scrivono che: “non è dato rinvenire un’automatica e necessaria correlazione e quindi una reciproca influenza tra le vicende giuridiche che possono interessare un medesimo intervento abusivo e che operino nei distinti settori della tutela paesaggistica o della disciplina edilizia ed urbanistica”.

Quando il cittadino riceve dall’Ufficio Tecnico od ente preposto, il permesso di costruire, in seguito all’accertamento di conformità, estingue di fatto il rischio di incorrere nei reati previsti dalle norme urbanistiche, mentre il rischio di abusi paesaggistici rimane in essere.

Quando invece viene rilasciato, in un secondo momento, l‘autorizzazione paesaggistica, stavolta da parte dell’autorità competente alla tutela del vincolo, non estingue il reato paesaggistico.

In sostanza, ricevere il nulla osta non significa automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione del fabbricato costruito.

Potrebbe interessarti Abuso edilizio