Condominio: l’amministratore ha diritto ad un compenso extra?

In particolare modo si potrebbe veder contestato il reato di appropriazione indebita.
Responsabilità dell’Amministratore per condotte illecite: di cosa si tratta
L’omessa consegna di documentazione, ammanco di danaro nelle casse condominiali o la trattenuta di emolumenti incassati e non dovuti dall’amministratore sono tutte fattispecie che determinano in capo all’amministratore una responsabilità penale personale.
Ciò che rileva dal caso di specie è che nessun compenso extra spetti all’amministratore che non ne abbia già fatto richiesta al momento della nomina e conferimento dell’incarico.
L’amministratore di Condominio ha diritto al pagamento di un compenso extra?

Sul punto, il Tribunale di Milano ha sancito la possibilità che all’amministratore sia possibile riconoscere un compenso extra solo se messo già in preventivo dall’assemblea al momento dell’investitura della carica.
Rientra nel caso di specie il compenso extra in proprio favore per attività di straordinaria amministrazione approvata nel preventivo analitico inserito ad adiuvandum all’atto di nomina.
Ciò che qui rileva, però, è come il giudice meneghino abbia stabilito che nessun compenso extra spetta all’amministratore che non ne abbia fatto espressa richiesta già all’atto di nomina.
In particolare, ex art.1129 c.c.
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Pertanto, in mancanza di una delibera assembleare che attribuisca un compenso straordinario in capo all’amministratore per lavori o incarichi specifici, tale surplus non è possibile conferirlo neanche sulla scorta della presunzione di onerosità del mandato ex art.1709 c.c.
Un caso di specie di riconoscimento di compenso extra in favore dell’amministratore di condominio è dato dalla fissazione, al momento della nomina, di un compenso extra in percentuale aggiuntiva parametrata rispetto all’intero importo delle opere straordinarie nel limite del 2% e 4%
Il compenso straordinario, pertanto, dev’essere accettato solo dall’assemblea al momento del conferimento dell’incarico che costituisce il momento durante il quale è necessario approvare il preventivo prospettato dall’amministratore, il quale, è deputato ad inserire anche eventuale compenso maggioritario in regime fisso o in percentuale per le successive e preventivate attività di natura straordinaria.
In caso contrario, se nulla era previsto all’atto di nomina, l’amministratore potrà pretendere le somme extra solo se approvate dall’assemblea autorizzata a riconoscergli e conferirgli il maggior compenso.