Condizionatore in condominio, serve l’autorizzazione dell’assemblea condominiale?

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista
Tempo di lettura: 3 minuti

È consentito installare il condizionatore nelle parti comuni del condominio senza il permesso dell’assemblea condominiale? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sull’installazione di condizionatori sulle parti comuni e sul consenso del condominio.

Condizionatore
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Vivere in un condominio non è mai facile e significa entrare a far parte di una comunità. Il rispetto del regolamento condominiale è fondamentale per garantire una pacifica convivenza e per tutelare i diritti di tutti i residenti. Inoltre, le regole di condominio risultano molto utili soprattutto in caso di pareri discordanti o altri eventuali problemi. Molto spesso le liti condominiali sono determinate dall’uso delle parti comuni dell’edificio che, come chiarisce l’articolo 1117 del Codice Civile, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo.

Di seguito riporteremo una recente sentenza della Corte di Cassazione che affronta il tema dell’installazione di un condizionatore nelle parti comuni dell’edificio condominiale e ci rivela se in questo caso è necessaria o meno l‘autorizzazione da parte dell’assemblea.

Condizionatore nelle parti comuni del condominio, assemblea si o no?

Condizionatore
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Come anticipato, la sentenza n. 17975/2024 della Cassazione ha fatto luce sull’argomento e ha stabilito che è possibile procedere con l’installazione di un condizionatore nelle parti comuni dell’edificio, anche senza autorizzazione dell’assemblea, a patto che non venga alterato il decoro architettonico. Nel dettaglio, è stato accolto il ricorso di una donna contro la decisione della Corte di appello di Messina che dava conferma alla validità delle delibere condominiali che ponevano il divieto di installazione di 4 condizionatori nel cortile comune.

Tuttavia, non sussisteva alcuna prova del fatto che l’installazione avesse comportato un “apprezzabile deterioramento del decoro architettonico ovvero una significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune”. Inoltre, è doveroso precisare che l’obbligo di autorizzazione dell’assemblea era subentrato solo dopo l’installazione dell’impianto. Nel caso in esame, gli atti del procedimento dimostravano che l’installazione non aveva determinato alcuna alterazione della destinazione delle cose comuni, né aveva impedito ad altri condomini di farne parimenti uso.

In altre parole, secondo la Cassazione la sentenza di secondo grado aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva del limite alle innovazioni sulle parti comuni e non aveva tenuto conto del pregiudizio minimo per ciascun condomino.

Decoro architettonico condominio

Il codice civile tratta anche del decoro architettonico in relazione alle innovazioni, stabilendo che sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. In questi casi, non è possibile procedere liberamente con l’installazione di un impianto per il condizionamento d’aria, soprattutto senza chiedere il parere dell’assemblea.

Inoltre, l’articolo 1120 del Codice Civile ricorda che i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Condizionatore in condominio: immagini e foto