Collaudo statico delle strutture: i casi in cui non è obbligatorio

Autore:
Alessia Bartiromo
  • Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

Tutto quello che c’è da sapere sulla normativa che regola il collaudo statico delle strutture: quando risulta obbligatorio e quando invece è possibile non attuarlo.

Collaudo statico delle strutture, che enigma: i casi in cui non è obbligatorio
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Molto spesso si sente parlare in ambito edilizio del concetto di collaudo statico, nato nel 1971 con la legge 1086 mentre attualmente è regolamentato dal capitolo 9 del Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC2018.

Si tratta di una procedura importantissima di controllo delle strutture per verificarne le componenti strutturali dopo varianti e modifiche, asserendone l’idoneità per l’esercizio. In caso di esito positivo si proseguirà con l’iter previsto mentre, in caso di parere negativo, bisognerà apportare delle modifiche. Tranne in rari casi, deve essere eseguito in corso d’opera: ma è sempre obbligatorio? Ecco cosa dice la normativa a riguardo.

Il collaudo statico obbligatorio tra esclusioni e rischi

Il collaudo statico è considerato assolutamente obbligatorio per le strutture in cemento armato o metalliche che possono riguardare la pubblica incolumità, così come regolamentato dall’art. 53 D.P.R. 380/01 del noto Testo Unico Edilizia.

Le strutture da collaudare sono in particolare quelle in conglomerato cementizio armato normale che assolvono una funzione statica; opere in conglomerato cementizio armato precompresso con effetto statico voluto e le opere a struttura metallica, che ne compongono la parte statica sia nel totale che in parte. Per effettuarlo, bisogna eseguire un iter preciso che in caso di violazioni, può portare a ingenti multe e sanzioni.

Come effettuare il collaudo ed esclusioni

Collaudo statico delle strutture, che enigma: i casi in cui non è obbligatorio
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Per effettuare il collaudo statico c’è bisogno della professionalità di un ingegnere o di un architetto iscritto all’albo da almeno 10 anni e che non abbia avuto alcun ruolo nelle fasi di progettazione, direzione o esecuzione della struttura interessata. Ne disciplina ogni aspetto l’articolo 67 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, escludendo alcune strutture dall’obbligo di questa operazione.

Come ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25178/2019, tra queste vi sono le strutture in legno o in materiale misto come alluminio, vetro e plastica compreso le coperture o teli impermeabili, che non sono soggette all’obbligo di collaudo statico. In caso di obbligatorietà e mancato collaudo, le responsabilità sono varie. Possono ricadere sul costruttore tenuto a garantire la corretta realizzazione dell’edificio secondo le norme vigenti e altresì sul proprietario che deve verificare le pratiche amministrative e i collaudi, da completare correttamente.

Rischi e sanzioni in caso di defezione

Collaudo statico delle strutture, che enigma: i casi in cui non è obbligatorio
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Nel caso in cui il collaudo statico venga considerato obbligatorio, bisogna attuarlo in corso d’opera e non al termine della costruzione della struttura o dei lavori. Lo stesso Testo Unico Edilizia spiega l’iter da svolgere a riguardo, soffermandosi sui rischi in caso di defezione.

Chi utilizza o concede in uso una costruzione soggetta a obbligo di collaudo prima del rilascio del certificato o priva di certificato, sarà punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro, così come scrive l’articolo 75, D.P.R. n. 380/2001. Infine, dal punto di vista legale l’assenza del collaudo essendo ovviamente non possibile, impedisce altresì la vendita o l’affitto dell’immobile, considerando persino nullo un eventuale contratto di compravendita.

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