Bonus tende da sole 2025: cosa sapere per sfruttare l’agevolazione fiscale
Guida alla detrazione fiscale 2025 per installazione e/o sostituzione delle tende da sole. Requisiti necessari dell’immobile e delle tende. Quali normative rispettare. Modalità del Bonus fiscale. Documenti necessari e sua conservazione. Dichiarazione ENEA.

Il Bonus Tende 2025 è l’agevolazione fiscale in favore di chi decide di cambiare o installare tende da interno e/o esterno scegliendo modelli in commercio che permettono di evitare il surriscaldamento dell’abitazione e degli spazi esterni, come balconi e terrazzi.
L’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2025 consente di detrarre in dichiarazione dei redditi il 50% dell’importo sostenuto, fino ad un massimo di €60.000. Vedremo poi, nel corso dell’articolo, la modifica che è stata fatta a partire dal 1° gennaio di ques’anno.
Bonus tende da sole 2025: requisiti
Per aver diritto all’agevolazione fiscale, occorre che le tende acquistate ed installate siano dotate, se previsto, di marcatura CE, secondo la definizione dell’allegato M al D.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 (successivamente sostituito dall’allegato B del Decreto datato 26 giugno 2009).
Le tende installate devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
- mobili
- posizionate a protezione di superfici vetrate
- risultare integrate al serramento oppure applicate purché unite all’edificio, all’esterno o in aggetto rispetto alla facciata
- rispettare la normativa in materia di sicurezza e di efficienza energetica.
Sono invece escluse le tende avente orientamento a:
- nord
- nord-est
- nord-ovest.
Beneficiano della detrazione fiscale le seguenti tipologie di schermatura solare, ovvero:
- tende alla veneziana
- tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti
- tende verticali
- tende a rullo
- sistemi per ombreggiare i lucernari e finestre a tetto
Spese ammesse
Nel bonus sono comprese le seguenti categorie di spesa:
- installazione
- spese sostenute per le opere murarie, se necessarie per la posa in opera
- prestazioni professionali effettuate dagli esperti chiamati a verificare la realizzabilità dell’opera
- costi per le pratiche edilizie.
Requisiti dell’immobile
L’immobile deve avere i seguenti requisiti perché sia possibile recuperare i costi sostenuti per le schermature solari:
- l’immobile soggetto all’intervento deve già essere esistente al momento della sostituzione, dunque già accatastato od in fase di accatastamento
- si deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.
Non è invece necessario che l’immobile sia dotato di impianto di riscaldamento e/o di raffreddamento.
Importo
La detrazione, con aliquota del 50%, della spesa sostenuta, è comprensiva delle opere e delle prestazioni professionali. I massimali di spesa sono due, entrambi da rispettare, ovvero:
- importo massimo detraibile è pari a € 60.000 per l’intero l’intervento di ristrutturazione
- costo massimo della schermatura 276 €/mq (servizi e spese di installazione escluse dal calcolo in questione).
L’importo è detraibile in 10 rate annuali, di identico importo. Per intendere meglio, ecco un esempio esemplificativo.
Se la spesa complessiva per acquisto ed installazione fosse pari a €15000, si può portare ogni anno in detrazione €750 per 10 anni (il 50% di €15000 è pari a €7500, dunque la rata annua è €15000/10= €750).
Sulla fattura emessa dal rivenditore deve essere indicata la seguente dicitura: “Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M”.
Novità 2025
A partire dal 1° gennaio di quest’anno, è stato inserita una modifica a livello normativo. Se per la prima casa rimane in vigore l’aliquota di detrazione del 50%, per la seconda casa l’aliquota scende al 36%.
Chi può può sfruttare il bonus

I soggetti che possono richiedere l’agevolazione fiscale in caso di sostituzione od installazione ex novo delle tende da interno/esterno sono:
- proprietario dell’immobile
- nudo proprietario
- chi ha un diritto reale di godimento (usufrutto ad esempio)
- inquilino in affitto
- chi ha l’immobile in comodato (gratuito o a pagamento)
- condomini
- acquirente in caso di cessione dell’immobile nell’anno
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di proprietà o in locazione
- gli istituti autonomi case popolari (IACP)
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
- associazioni e società sportive dilettantistiche, ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Modalità di pagamento
Requisito importante è che i pagamenti vengano effettuati in maniera tracciata ovvero mediante un bonifico parlante, postale o bancario, sul quale risultano:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986),
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
- numero e data di fattura.
Sono escluse dunque possibilità di pagare i lavori mediante altre modalità quali:
- assegno
- carte di credito e/o ricaricabili
- bancomat
- contanti.
Documentazione da conservare
Al termine dei lavori e dopo avere effettuato i relativi pagamenti, occorre conservare la documentazione da presentare al professionista abilitato od al CAF in sede di dichiarazione dei redditi.
Più precisamente è obbligatorio avere:
- ricevuta del bonifico
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
- eventuale comunicazione all’ASL
- domanda di accatastamento, per immobile di nuova costruzione
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta
- nel caso di immobile sito in condominio, delibera di approvazione lavori dell’assemblea di condominio e relativa tabella millesimale di ripartizione delle spese
- dichiarazione del proprietario per il consenso ai lavori
- le autorizzazioni comunali richieste in fase di inizio lavori (se necessarie).
Invio documentazione ENEA
Al termine dei lavori ed effettuati i regolari pagamenti delle fatture relative, occorre effettuare l’operazione di invio dei documenti all’ENEA, l’ente preposto a tale funzione.
Nell’articolo Enea ecobonus modulo compilazione si possono trovare tutti i chiarimenti del caso su come inserire correttamente i dati per godere della detrazione fiscale in occasione della dichiarazione dei redditi.