Bonus edilizi, sanzioni più lievi per i crediti inesistenti o non spettanti

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

Bonus edilizi, si va verso la riduzione delle sanzioni per i crediti inesistenti o non spettanti. Tuttavia, ci sarà un incremento dei casi sanzionabili con la multa più alta. Scopriamo cosa prevede il Decreto sanzioni e che differenza c’è tra crediti inesistenti e non spettanti.

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Attualmente, è il D.Lgs 471/1997, il cui art. 13 a regolare la disciplina sulle sanzioni tributarie non penali per i crediti d’imposta.  Nello specifico, si occupa delle violazioni in materia di compensazione e secondo la norma in vigore, sono previste sanzioni più elevate per i crediti inesistenti. Per i crediti non spettanti, invece, la legge è più clemente. Ma qual è la differenza tra i due tipi di crediti?

I crediti compensati che risultano del tutto inesistenti, sono quelli in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante l’attività di liquidazione e controllo automatizzato.

I crediti si definiscono non spettanti, invece, quando il contribuente pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso. In altre parole, quando il credito esistente viene utilizzato in misura superiore a quanto spettante oppure in violazione delle modalità di utilizzo previste. È chiaro che il primo caso risulta più grave e proprio per questa ragione la sanzione tributaria va dal 100% al 200% dell’importo compensato, mentre nel secondo la sanzione ammonta al 30%.

Bonus edilizi, verso la riduzione delle sanzioni per i crediti non spettanti o inesistenti

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Come anticipato, si va verso una riduzione delle sanzioni per le compensazioni illecite di crediti d’imposta: nello specifico, si passerà da un massimo del 200% del credito compensato, a un massimo del 140%. È quanto previsto dal nuovo quadro sanzionatorio che emerge dallo schema di decreto legislativo approvato il 21 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri.

È doveroso precisare che ne conseguirà un aumento della platea di crediti la cui compensazione è punita con la sanzione più grave, anche se allo stesso tempo ridotta. Infatti, la multa attualmente va dal 100% al 200% dell’importo del credito inesistente compensato, mentre il nuovo dlgs intende alleggerirla al 70%. Anche la sanzione per la compensazione di crediti “non spettanti” subirà un taglio, dall’attuale 30% al 25%.

Crediti non spettanti e inesistenti: le sanzioni

Ricapitolando, ecco le sanzioni previste in base alla tipologia di crediti:

  • Credito inesistente: quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. Prevista una sanzione del 70% del credito utilizzato.
  • Credito non spettante: diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista. La nuova sanzione prevede il 25% del credito utilizzato.
  • Credito spettante: quando è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale. Prevista una sanzione di 250 euro.

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