Bonus edilizi, come avviene la restituzione dei crediti fiscali non spettanti?

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

Crediti fiscali non spettanti, come restituirli? Cosa deve fare un contribuente per evitare interessi maggiorati o sanzioni dall’amministrazione finanziaria? Vediamo cosa dice la normativa di riferimento e facciamo chiarezza sui bonus edilizi e crediti fiscali indebitamente fruiti.

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Molto spesso accade che ad contribuente venga riconosciuta una detrazione d’imposta, anche se in realtà non ne ha realmente diritto (in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera). In questi casi, la legge prevede la restituzione del credito indebitamente fruito. Tuttavia, per non commettere errori e capire quale procedimento seguire, è importante essere a conoscenza di diversi fattori: il contribuente ha optato per la cessione del credito a un terzo oppure è stato utilizzato lo sconto in fattura? Non ci resta che esaminare i vari casi per cercare di far luce sull’argomento.

Restituzione dei crediti fiscali non spettanti: cosa fare

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Come anticipato, esistono diverse situazioni da prendere in esame come nel caso dello sconto in fattura o cessione del credito. A riguardo, maggiori delucidazioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate che ha spiegato come la violazione avvenga solo in presenza di un terzo soggetto che “monetizza” il credito, utilizzandolo in compensazione. Inoltre, nella risposta n. 440/2023, il Fisco ricorda:

L’assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative, istitutive dei benefici fiscali in parola, determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente fruita  anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito ­ maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale. Risponde di tale violazione anche il cessionario solo nell’ipotesi di concorso con dolo o colpa grave.

Cosa accade, invece, se un contribuente utilizza il credito d’imposta direttamente in dichiarazione, compensando le imposte da egli dovute in misura maggiore a quanto gli spetta?

Ove l’agevolazione venga fruita come detrazione direttamente dal beneficiario in sede di dichiarazione, la violazione si configura in
ciascuna annualità nella quale la stessa viene esposta in dichiarazione ed utilizzata, e consiste nel minor versamento dell’imposta dovuta o nel riconoscimento di un credito non spettante? ove, invece, l’utilizzo della detrazione avvenga mediante esercizio dell’opzione di cessione a terzi del corrispondente credito, la violazione si configura solo nel momento in cui il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario, e cioè quando si concretizza il danno erariale

si legge nella risposta n. 440/2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Guida per il contribuente

Vediamo qui di seguito la procedura che il contribuente deve seguire:

  • In caso di comunicazione dell’opzione non ancora inviata: non essendosi perfezionato lo sconto in fattura, il credito non esiste e non bisogna restituire nessun importo. Tuttavia, il contribuente dovrà dovrà occuparsi delle modifiche alla contabilità indicata nelle fatture. Inoltre, le somme non pagate all’impresa a causa di uno sconto sovrastimato, dovranno essere versate alla stessa.
  • In caso di comunicazione inviata, ma non ancora accettata: il fornitore deve rifiutare i crediti d’imposta di cui si è comunicata la cessione. Non sono previste sanzioni e bisognerà solo effettuare delle modifiche contabili.
  • In caso di comunicazione inviata e accettata con credito né compensato né ceduto: se il cessionario ha già accettato i crediti senza monetizzarli, può essere richiesto l’annullamento dell’accettazione della comunicazione.

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