Barriere architettoniche: no ai trasferimenti del 75%

Autore:
Laura Scarpellini
  • Laurea in architettura d'interni
Tempo di lettura: 4 minuti

Il Bonus per la rimozione delle barriere architettoniche rappresenta un’incentivazione nel campo dell’edilizia, finalizzata all’eliminazione di barriere e ostacoli che possano compromettere la vivibilità e l’accessibilità negli edifici. Tale agevolazione permette una detrazione del 75% dall’IRPEF o dall’IRES ed è applicabile a tutti i tipi di edifici esistenti. Tuttavia l’incentivo presenta un’importante limitazione nei suoi regolamenti. Ecco i dettagli.

Barriere architettoniche: no ai trasferimenti del 75%
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Bonus barriere architettoniche: complementare a superbonus e bonus ristrutturazione

Il Bonus Barriere Architettoniche, regolamentato dall’articolo 119-ter del Decreto Rilancio, offre un beneficio fiscale del 75%. Questa agevolazione è da considerare come un’opzione diversa e aggiuntiva rispetto alle agevolazioni già esistenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali il Bonus Ristrutturazione al 50% e il Superbonus al 90% o 110%.

Tuttavia, sia il Bonus Ristrutturazione che il Superbonus presentano una notevole limitazione: sono destinati esclusivamente a unità e edifici ad uso residenziale. In contrasto, il Bonus Barriere al 75% è destinato sia alle unità residenziali che a quelle non residenziali. Inoltre, le imprese possono beneficiare di questa agevolazione per la ristrutturazione di immobili strumentali.

Inizialmente istituito in forma sperimentale con validità solo per le spese sostenute nel 2022, l’incentivo è in essere fino al 2025,  attraverso la Legge di Bilancio 2023.

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Il limite dell’agevolazione fiscale, diretto alle barriere architettoniche

La detrazione al 75% è accessibile a un ampio gruppo di beneficiari e, in particolare, i lavori possono essere effettuati su tutti gli edifici e le unità preesistenti. Le eccezioni riguardano solamente gli immobili in fase di costruzione e quelli destinati alla demolizione e ricostruzione.

Tuttavia, a differenza del Superbonus e del Bonus Ristrutturazione, il Bonus Barriere Architettoniche presenta una notevole restrizione: non è possibile trasferire il vantaggio fiscale, né in caso di decesso del beneficiario, né in caso di cessione (vendita o assegnazione) dell’immobile.

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 Bonus Barriere Architettoniche: praticamente  impossibile il trasferimento delle quote

Bonus Barriere Architettoniche, con una detrazione del 75%, non consente il trasferimento delle quote residue di detrazione ai beneficiari successivi, che siano eredi del deceduto o acquirenti/donatari. In pratica, ciò significa che se il beneficiario della detrazione dovesse scomparire, le quote residue andrebbero perse e non sarebbe possibile recuperarle.

Questa disposizione è stata confermata di recente nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, la quale afferma chiaramente che:

In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.

Per quanto riguarda la cessione dell’immobile, il principio del trasferimento automatico delle quote al nuovo proprietario o donatario non trova applicazione. Tuttavia, il beneficiario della detrazione ha la possibilità di continuare a usufruire delle quote residue per le spese sostenute, anche se l’immobile oggetto degli interventi sarà ceduto. In caso contrario, le quote residue andranno nuovamente perse.

Bonus edilizi: quando è consentito il trasferimento delle quote residue

I Bonus Ristrutturazione, Superbonus ed Ecobonus includono una disposizione che consente il trasferimento delle quote residue di detrazione in caso di decesso del beneficiario. Questo trasferimento può avvenire solo se gli eredi soddisfano due condizioni fondamentali: devono essere eredi legali del defunto e devono avere la disponibilità fisica e diretta dell’immobile oggetto dei lavori.

Queste due condizioni sono strettamente vincolanti e non ammettono eccezioni. In altre parole: il trasferimento delle quote residue non è possibile se l’erede non ha il controllo effettivo dell’immobile e non può usarlo a suo piacimento. Ad esempio, se l’erede ha deciso di affittare l’immobile a terzi, il trasferimento non è consentito.

Il trasferimento non è consentito se il soggetto che ha la disponibilità dell’immobile non è ufficialmente riconosciuto come erede del defunto beneficiario della detrazione. Questo può verificarsi, ad esempio, in caso di convivenza non matrimoniale. Non è possibile trasferire le quote a un erede che, pur non avendo concesso in locazione l’immobile, non ha la possibilità di utilizzarlo direttamente, magari perché è utilizzato esclusivamente da un altro erede.

In sintesi, a condizione che gli eredi rispettino questi requisiti essenziali, i bonus edilizi consentono comunque il trasferimento delle quote residue di detrazione a favore degli eredi.