Quando la costruzione di un muro è un abuso edilizio

Autore:
Di Geronimo Daniele
  • Laurea in Lettere moderne
Tempo di lettura: 3 minuti

Il Consiglio di Stato ad aprile si è pronunciato in merito alla demolizione di un muro di contenimento per abuso edilizio e la sentenza ripropone alcuni elementi chiave per evitare un abuso edilizio e le condizioni in cui richiedere un titolo abitativo.

Quando la costruzione di un muro è un abuso edilizio

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 3031/2024 dello scorso 3 aprile 2024) ha confermato la disposizione emanata da un Comune italiano di demolire una recinzione e un muro di contenimento per abuso edilizio. L’occasione è utile per ricordare la normativa vigente in materia di titoli abitativi per la costruzione di recinzioni, mura di contenimento e mura di cinta.

La differenza sui titoli abitativi

Nel caso in oggetto della sentenza del Consiglio di Stato l’opera eseguita modificava l’assetto fisico naturale del terreno in maniera significativa. Tale modifica rendeva necessaria la richiesta e l’ottenimento del relativo titolo abitativo che non poteva essere quello della licenza edilizia che prevedeva una generica recinzione dell’area di pertinenza dell’abitazione principale, né la CILA richiesta per la realizzazione della recinzione stessa.

Il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato negli anni ricordando la distinzione tra muro di cinta e muro di contenimento precisando come muri di cinta di modeste dimensioni (corpo e altezza) possono essere generalmente assoggettabili al solo regime della denuncia di inizio attività. Discorso diverso per il muro di contenimento che crea un nuovo dislivello o vada ad aumentare quello esistente. In questi casi, infatti, si costituisce una nuova costruzione che, pertanto, richiede il relativo permesso di costruire.

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Quando la costruzione di un muro è un abuso edilizio
Photo by islandworks – Pixabay

Questa posizione è stata confermata quando lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che la realizzazione di muri di cinta e/o di contenimento di dimensioni significativa è sempre soggetta al rilascio del permesso di costruire. Questo perché ogni volta che un intervento edilizio determina un impatto rilevante sul territorio si ha una nuova costruzione e come tale il titolo abitativo di riferimento è il permesso di costruire.

Proseguendo nella lettura della sentenza del Consiglio di Stato oltre a confermare l’orientamento della giurisprudenza è stato precisato come la natura pertinenziale può essere riconosciuta solamente per le recinzioni. Queste, quindi, non necessitano della richiesta del permesso di costruire in quanto tali opere hanno caratteristiche tali da avere una minima entità e uno scopo di mera delimitazione della proprietà.

Interessante anche l’ultimo elemento di cui si è occupata la sentenza per cui la realizzazione di una tettoia non rientri nel regime della SCIA (come richiesto da chi ha fatto ricorso al Consiglio di Stato) ma in quello del permesso di costruire in quanto è un intervento di nuova costruzione. Sono estranee a questo regime solamente le cosiddette tettorie leggere, quelle non chiuse su almeno tre lati, prive di autonomia e realizzate per offrire un riparo temporaneo dagli agenti atmosferici e per consentire una maggiore permanenza all’esterno.

Costruzioni diverse da queste indicazioni per legge non hanno una semplice funzione di arredo, riparo o protezione, ma hanno sul territorio un impatto tale da escluderne la riconducibilità al regime dell’edilizia libera.

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