Abuso edilizio: quando si può evitare la demolizione
L’abuso edilizio da preservare, evitando la demolizione: è possibile? Ecco la risposta nel dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.
Chi è destinatario di un provvedimento di demolizione per un ampliamento volumetrico effettuato senza regolare Scia, può agire in giudizio per limitare i danni, conservando l’opera?
Una risposta è pervenuta dalla pronuncia del Tar della Regione Calabria (sentenza n.26 giugno – 24 agosto 2019), emessa proprio a seguito di un ricorso inoltrato da un cittadino avverso il provvedimento di demolizione, avente ad oggetto l’ampliamento volumetrico di un immobile di cui risultava essere comproprietario.
Premettendo che il giudice è tenuto a valutare caso per caso se la costruzione in assenza di Scia sia di scarso o meno impatto, il Tar summenzionato, in particolare, ha fatto prevalere il diritto all’abitazione sul ripristino dei luoghi purchè l’abuso realizzato sia di lieve entità.
Tuttavia, in tal caso, il giudice deve motivare la volontà di propendere per l’impiego delle ruspe e le cause che facciano prevalere l’interesse pubblico su quello privato.
Tar della Calabria: sanatoria per gli abusi di lieve impatto ambientale
Con tale decisione nel merito, il Tar della Calabria ha stabilito una sostanziale sanatoria per gli abusi di lieve impatto ambientale seppur tale valutazione debba essere effettuata a seconda della fattispecie fatta rilevare in giudizio.
Di certo con tale pronunzia, il proprietario che, nel corso dell’opera si discosti dal progetto presentato, edificando un abuso, ha maggiori possibilità di evitare la demolizione dell’opera difforme o non dichiarata rispetto alla cosiddetta sanatoria a pagamento da depositare in Comune.
Il giudice, dunque, pur sussistendo l’illecito, sia che l’immobile risulti essere stato realizzato in difformità in progetto, sia che l’aumento di volumetria sia stato effettuato in difformità alla Scia presentata, a seconda dei casi di specie, tende generalmente, per gli abusi di lievi dimensioni, a non abbattere l’opera qualora la stessa non leda l’urbanistica.
Abuso di piccole dimensioni: cosa rischia, in concreto, il responsabile?
Il proprietario autore dell’illecito edilizio rischia personalmente una sentenza di condanna all’esito di un processo penale, i cui effetti, potranno essere in termini di esecuzione della pena, inibiti per effetto dell’intervenuta prescrizione quinquennale.
Al giudice, dunque, è stata riconosciuta una volontà discrezionale nel comparare l’interesse privato a quello pubblico dell’urbanistica, sulla scorta della valutazione concernente l’impatto dell’opera sull’ambiente circostanze.
Ove considerato di modesta entità, il giudice a seconda dei casi, può decidere di non sottoporre l’autore dell’illecito a provvedimento di abbattimento e ripristino dello status quo dei luoghi.
La decisione, tuttavia, si fonda sulla particolarità e specificità di ogni singolo caso sollevato in giudizio, tale da rendere sempre più difficile una previsione sull’esito della richiesta di abbattimento avanzata dalla competente Procura della Repubblica per territorio, una volta che quest’ultima abbia, a seguito d’indagini, acclarato la fondatezza della notizia criminis ed esercitato l’azione penale.