Condominio, 3 mesi per adeguare i contatori ma c’è chi può evitare la spesa

Autore:
Di Geronimo Daniele
  • Laurea in Lettere moderne
Tempo di lettura: 5 minuti

La lettura a distanza dei consumi è obbligatoria dal 1° gennaio 2027, ma la legge prevede eccezioni. Chi è fuori dall’obbligo e come si dimostra che l’intervento non conviene.

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Vista facciata condominio
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A tre mesi dalla scadenza del 1° gennaio 2027, in molti condomìni con impianto centralizzato è partita la corsa ai preventivi per rendere teleleggibili contatori e ripartitori. Non tutti, però, sono tenuti a intervenire. La norma, inserita nel comma 5-bis dell’articolo 9 del D.Lgs. 102/2014, contiene infatti una clausola che fa salvi i casi in cui l’adeguamento non è possibile o non conviene. L’esonero, però, non scatta in automatico: va costruito su basi tecniche, non sulla semplice impressione che la spesa sia eccessiva.

Telelettura del riscaldamento: chi è già fuori dall’obbligo

Dispositivo controllo riscaldamento
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Il primo gruppo riguarda chi non rientra proprio nel perimetro della regola. Chi ha una caldaia autonoma in casa non deve fare nulla, anche se abita in un condominio: l’obbligo tocca solo gli edifici serviti da un impianto comune o dal teleriscaldamento. Lo stesso vale per i normali contatori di luce e gas intestati ai singoli appartamenti.

Sono già in regola, poi, i condomìni che hanno installato o sostituito i dispositivi dopo il 25 ottobre 2020: da quella data i nuovi apparecchi devono essere leggibili a distanza fin dall’origine. Conviene comunque farselo confermare per iscritto dalla ditta che gestisce le letture, con modello e anno di posa. Se la ditta non è in grado di attestarlo, è il segnale che serve una verifica più approfondita. C’è infine il caso degli edifici in cui, a suo tempo, un tecnico abilitato ha certificato con una relazione che la contabilizzazione individuale non era installabile o conveniente. In linea di principio, se sui termosifoni non ci sono dispositivi di misura, non c’è nulla da rendere teleleggibile.

Quando vale l’esonero dalla telelettura

Controllo valvola termostatica
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Per chi ha ripartitori o sotto-contatori di vecchia generazione, la legge fa salvi due casi: quando l’adeguamento non è tecnicamente fattibile e quando non è efficiente in termini di costi, cioè quando la spesa risulta sproporzionata rispetto ai benefici attesi. Sono valutazioni che dipendono dal modello installato, dalla struttura dell’impianto e dal numero di unità servite.

Come si dimostra che l’intervento non conviene

La norma sulla telelettura non descrive una procedura dedicata. Il modello di riferimento è quello già usato per la contabilizzazione del calore: una relazione tecnica firmata da un progettista o da un tecnico abilitato, che valuti la convenienza economica con la metodologia della norma UNI EN 15459. Le risposte fornite a suo tempo dal Ministero dello Sviluppo economico, con il supporto di ENEA e CTI, chiariscono anche che la valutazione va fatta sull’intero edificio, non sul singolo appartamento.

Da qui discendono alcune conseguenze pratiche. Il condòmino che non vuole spendere non può chiamarsi fuori da solo, e un voto dell’assemblea non è sufficiente a dichiarare l’impianto esonerato. Allo stesso modo, un preventivo alto non prova di per sé l’inefficienza: il confronto va fatto con i risparmi energetici attesi, dati tecnici alla mano.

Il consiglio è chiedere all’amministratore una verifica scritta sui dispositivi presenti e, se si ritiene che l’adeguamento non convenga, affidare la valutazione a un tecnico prima della fine dell’anno, conservando poi la relazione tra i documenti del condominio. Chi vuole un quadro completo di scadenze e adempimenti può rileggere il nostro articolo su cosa cambia per la lettura dei consumi del riscaldamento condominiale, mentre per ripassare il funzionamento degli apparecchi montati sui radiatori c’è la guida a valvole termostatiche e contabilizzatori di calore.

Telelettura del riscaldamento e casi di esonero: foto e immagini