Affitti brevi e Dac7, proroga della prima comunicazione al 15 febbraio 2024
Affitti brevi, c’è la proroga della Dac 7 per le piattaforme online fino al 15 febbraio per gli invii 2023: l’Agenzia delle Entrate ha concesso più tempo ai gestori per adempiere alla comunicazione dei dati nel primo anno di applicazione della disciplina. Il termine inizialmente fissato era il 31 gennaio.

Buone notizie per i gestori di piattaforme online, l’Agenzia delle Entrate concede due settimane in più per poter comunicare le informazioni riguardanti le vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2023 attraverso i loro siti e app. Nel dettaglio, la comunicazione potrà avvenire entro il prossimo 15 febbraio 2024. A stabilirlo è un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che interviene, modificandolo, sul provvedimento del 20 novembre 2023, contenente le istruzioni operative, tra cui la tempistica, riguardo all’adempimento a carico dei gestori delle piattaforme online residenti in Italia e, ad alcune condizioni, non residenti.
La proroga è scattata dopo le numerose segnalazioni da parte di gestori di piattaforma sia residenti sia non residenti delle entrate circa le difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste nel Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023.
Affitti previ, proroga Dac7: modalità e termini di comunicazione

Ricordiamo che la direttiva Dac 7 entrata in vigore per l’anno di imposta 2023, regola il settore degli affitti brevi in Italia e impone ai gestori delle piattaforme digitali di comunicare i redditi percepiti dai clienti attivi sulle loro piattaforme. Come anticipato, i dati devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate secondo le seguenti modalità:
- tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate
- direttamente o tramite i soggetti incaricati
È doveroso precisare che i gestori di piattaforma sono tenuti a comunicare le previste informazioni entro il 15 febbraio dell’anno successivo all’anno civile in cui il venditore è identificato come venditore oggetto di comunicazione e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.
Ora vediamo quali dati devono essere comunicati:
- l’e-commerce
- l’affitto di beni immobili
- l’offerta di servizi personali
- le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
La soddisfazione di Aigab
Apprendiamo con soddisfazione che è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate la nostra richiesta di proroga della scadenza, inizialmente fissata al 31 gennaio ed ora rimandata al 15 febbraio, per la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2023, così come previsto dalla direttiva DAC 7 dell’Unione Europea, finalizzata a migliorare la cooperazione nel settore fiscale tra gli Stati membri dell’UE, che impone alle piattaforme di comunicare i dati delle persone che ricevono compensi superiori a 2000 euro o che comunque effettuano più di 30 transazioni in un anno.
Continuiamo a confrontarci con l’Agenzia delle Entrate perché si tratta sicuramente di un adempimento complesso anche dal punto di vista tecnico e che può mettere in grande difficoltà gli operatori non strutturati o che non abbiano investito su un’infrastruttura tecnologica funzionale.
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, si legge nella nota di Aigab, Associazione italiana gestori affitti brevi.