Ascensore e spese: la decisione della Cassazione che nessun condomino si aspetta
Quali condòmini devono partecipare alla ripartizione delle spese dell’ascensore? Comunemente, si pensa che a farlo debba essere solamente chi utilizza l’ascensore, ma la Corte di Cassazione si è recentemente espressa a riguardo, sorprendendo tutti: ecco la sentenza che chiarisce ogni dubbio.
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Quando si vive in un condominio, si sa che si deve partecipare alle spese comuni in base ai millesimi della propria abitazione di proprietà. Questo vuol dire che chi ha una casa più grande, contribuirà in maniera più massiccia alla spesa, ma che comunque anche chi possiede pochi millesimi dovrà partecipare alla causa comune. Da questo discorso, spesso si considerano escluse scale e ascensori, ma erroneamente.
A ribadirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, che non solo sorprende tantissimo, ma chiarisce una volta per tutte come ci si deve comportare nella ripartizione delle spese per l’ascensore.
In particolare, la sentenza n. 31675/2025 del 4 dicembre riguarda un caso di sostituzione di 4 ascensori condominiali, da cui erano stati esclusi i proprietari dei vani scala e dei locali commerciali. Alcuni condòmini, però, non erano d’accordo con questa decisione, si sono rivolti ai giudici di legittimità, ottenendo l’approvazione della Cassazione. L’errore era stato considerare solamente l’utilizzo effettivo dell’ascensore, e non quello potenziale: ecco perchè.
Ripartizione delle spese per l’ascensore

Nel caso specifico che ha generato la sentenza di cui sopra, l’assemblea aveva escluso dalla ripartizione delle spese per la sostituzione di 4 ascensori condominiali i proprietari del piano terra e dei locali commerciali, sulla base dell’uso effettivo del bene.
Di conseguenza, non avendo alcun interesse nell’accedere al terrazzo condominiale, i proprietari dei locali commerciali e del piano terra erano stati esclusi. L’errore è stato proprio su questa valutazione. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, si deve partecipare alla spesa anche se non si usa il bene quotidianamente, ma se ne potrebbe fare un uso in via potenziale.
In questo caso, ovviamente, tutti i proprietari devono contribuire alle spese di sostituzione, in quanto anche i condòmini del piano terra o i proprietari dei locali commerciali potrebbero, per qualsiasi motivazione, accedere ai locali comuni all’ultimo piano, utilizzando proprio l’ascensore condominiale. A questo punto, sorge spontaneo chiedersi in che misura questi condòmini debbano partecipare alla ripartizione della spesa, se in maniera ridotta oppure no.
Chi partecipa e in che misura

La Cassazione si esprime anche su questo punto, dicendo che la ripartizione dei costi per l’ascensore segue le stesse regole di quella delle scale, di cui tratta l’art. 1124, comma 1, del Codice Civile. Qui, infatti, si stabilisce che la spesa è divisa per metà:
- da un lato in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano;
- dall’altro lato in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Chi abita al piano terra, quindi, paga meno rispetto a chi abita ai piani più alti, proprio in virtù di un utilizzo potenziale e non effettivo del bene, ma non ne è comunque esonerato. Se l’assemblea decide di escludere qualcuno dalla spesa, o comunque decide di ripartire le spese in maniera diversa, la decisione deve essere contenuta in un regolamento contrattuale, trascritto nei rogiti di acquisto delle singole abitazioni, oppure in una delibera approvata all’unanimità.
Diversamente, quando si parla di un’installazione ex novo, a partecipare devono essere i condòmini d’accordo con l’intervento. Quelli esclusi dal pagamento, ovviamente, non potranno nemmeno usufruire del bene, il quale sarà dotato di chiavi per l’utilizzo, in possesso solamente di chi ne ha sostenuto le spese.