Decreto Superbonus 2024 è legge: stop alla cessione del credito
Il Decreto Superbonus 2024 approda in Gazzetta Ufficiale e diventa legge: dopo il via libera definitivo del 23 maggio, è stato pubblicato il nuovo testo contenente le misure inserite nell’emendamento del governo.
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Il decreto Superbonus è legge e il testo della legge n. 67/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra i punti salienti, spicca l’obbligo di allungamento della detrazione a 10 anni per le spese sostenute a partire dal 2024, senza dimenticare lo stop definitivo alla cessione del credito e sconto in fattura. Si trattava di un’opzione ancora possibile per Onlus, Iacp e interventi di rimozione delle barriere architettoniche, ma dal momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Superbonus, non sarà più possibile per nessun nuovo intervento.
Ricordiamo che a partire dal 29 maggio 2024 è scattato il divieto di cessione di tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate. Altra novità riguarda il bonus ristrutturazione che dal 2028 passerà al 30%. Infine, nel decreto Superbonus non manca la stretta alle compensazioni per banche e altri intermediari finanziari e l’allungamento a 6 anni per la fruizione del credito per banche e assicurazioni, nel caso in cui i crediti siano stati acquistati a un prezzo inferiore al 75% del valore nominale.
Superbonus, il decreto è legge: cosa prevede

Come anticipato, con il decreto Superbonus gli italiani possono dire definitivamente addio a qualsiasi forma di opzione alternativa alla detrazione diretta. Sono salvi solo gli interventi nel cratere sismico, anche se si tratta di una piccola minoranza. Nel dettaglio, è consentito usufruire dello sconto in fattura e cessione del credito nel cratere sismico nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Inoltre, sono previsti due fondi:
- fondo di 35 milioni di euro per il 2025 per gli interventi nel cratere sismico
- fondo di 100 milioni di euro per il 2025 per gli interventi avviati dagli enti del terzo settore.
Bonus casa al 30%
La modifica all’articolo 16-bis del TUIR prevede la riduzione dell’aliquota del bonus casa che passerà al 30% dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Sono esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, la cui aliquota resta al 50% con eguale limite di spesa. Vediamo, nel dettaglio, i regimi:
- aliquota 50% e limite di spesa 96.000 euro fino al 31 dicembre 2024
- aliquota 36% e limite di spesa 48.000 euro dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027
- aliquota 30% e limite di spesa 48.000 euro dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033
- aliquota 36% e limite di spesa 48.000 euro dal 1° gennaio 2024.
Sospese le compensazioni in caso di debiti col Fisco
Un’altra restrizione contenuta nel Decreto Superbonus prevede il divieto di compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi in caso di debiti con il Fisco.Più precisamente, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a 10mila, per i quali sia già decorso il 30esimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Superbonus news
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