Manca la luce nel garage condominiale: cosa è possibile fare?
Cosa fare allorquando manchi costantemente l’illuminazione in un garage condominiale? Chi deve provvedere al ripristino dell’erogazione del servizio di luce ed alla sicurezza in tale parte comune?

Se manca la luce in toto ovvero ad intermittenza nelle parti comuni di un Condominio, il disagio in capo ai condomini obbliga il rappresentante degli stessi ad intervenire per risolvere la problematica e ristabilire lo status quo.
E’ possibile, pertanto, che per usura o per continuità di servizio, la lampadina nel pianerottolo condominiale o all’interno del garage si fulmini, lasciando al buio i singoli condomini.
Manca la luce chi deve intervenire
In tal caso è tenuto ad intervenire l’amministratore, il quale, ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle parti comuni e dei relativi servizi.
Tale intervento è dovuto ai fini del rispetto dei compiti relativi alla garanzia della sicurezza e della salute dei condomini all’interno dell’edificio condominiale.
Altro aspetto, non trascurabile, è l’obbligo in capo all’amministratore di procedere alla manutenzione delle parti comuni a tutela del decoro architettonico.
In termini di sicurezza, messa in pericolo dall’assenza di illuminazione necessaria in un garage o nelle altre parti comuni, l’amministratore dovrà procedere a sostituire, immediatamente, la plafoniera e ripristinare la normale erogazione di energia elettrica ovvero procedere alla sostituzione dei neon utilizzati con lampade a led che non riscaldano, nè sono in grado di sporcare, abbattendo di gran lunga i costi e le spese di consumo.
Qualora, invero, l’amministratore sia impossibilitato ad attivarsi per effettuare la sostituzione di lampadine, dovrà procedere a chiedere i preventivi di spesa sottoponendoli ad esame e conseguente approvazione dell’assemblea a maggioranza prefigurata per procedere alla manutenzione ordinaria.
In tal caso, infatti, per procedere all’acquisto del materiale dovuto in sostituzione dei pezzi non più funzionanti, l’amministratore in assemblea dovrà ottenere l’approvazione dei condomini che rappresentino 1/3 del valore in millesimi dell’edificio condominiale.