Occupazione abusiva di un immobile: scatta il risarcimento

Autore:
Raffaele Di Ciano
  • Laurea in Belle Arti
Tempo di lettura: 5 minuti

Per l’occupazione abusiva di un immobile scatta il risarcimento se le forze dell’ordine non provvedono allo sgombero nel minor tempo possibile. A dirlo è una recente sentenza della Cassazione, che sancisce che il Ministero dell’Interno deve farsi carico della perdita economica conseguente il ritardo di esecuzione dell’ordinanza giudiziale.

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Occupazione abusiva di un immobile: scatta il risarcimento
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Dalla Corte di Cassazione arriva una sentenza che segna una svolta importantissima nella materia dell’occupazione abusiva di un immobile. Grazie a questa decisione, infatti, si pone un freno importante ai continui rinvii da parte delle forze dell’ordine, dell’esecuzione di sgombero dopo un’ordinanza del giudice. In poche parole, quindi, se un immobile non viene sgomberato in tempi brevi e il ritardo è da imputarsi a motivazioni futili, il proprietario ha diritto ad un risarcimento economico del danno subìto a fronte della perdita della locazione.

La sentenza va ad accrescere il valore del Pacchetto Sicurezza, entrato in vigore il 12 aprile scorso e che introduce nel Codice Penale il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio altrui. Ecco quali sono le motivazioni dietro le quali le forze dell’ordine non possono più nascondersi per giustificare il ritardo nello sgombero di un immobile occupato abusivamente.

Occupazione abusiva di un immobile

Occupazione abusiva di un immobile: scatta il risarcimento
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Il Pacchetto Sicurezza (D.L. n.48 dell’11 aprile 2025), con l’articolo 10 introduce nel Codice Penale il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.

In particolare, il nuovo reato punisce chi occupa abusivamente, ossia detiene senza titolo o impedisce il rientro del proprietario o del detentore legittimo, un immobile altrui. Le pene previste riguardano la reclusione da 2 a 7 anni, e prevedono una sanzione anche per l’intromissione o la cooperazione nell’occupazione.

Si tratta, quindi, di una norma a completa tutela dei proprietari, che finalmente possono sperare di accelerare considerevolmente i tempi di sgombero e fare affidamento su un piano sanzionatorio più incisivo. Fino ad ora però, nulla si era fatto riguardo le tempistiche di sgombero da parte delle forze dell’ordine.

Dopo l’ordinanza del giudice, infatti, sono queste a dover procedere alla liberazione dell’immobile. Se non lo fanno, e a giustificazione del fatto portano le motivazioni sbagliate, al proprietario spetta un risarcimento del danno, lo dice la Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

Occupazione abusiva di un immobile: scatta il risarcimento
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La recente sentenza n.24053 del 28 agosto 2025 della Corte di Cassazione segna una stretta significativa all’occupazione abusiva degli immobili, e riguarda proprio i tempi di azione delle forze dell’ordine, e i motivi posti ad ostacolo allo sgombero in tempi rapidi. La sentenza fa riferimento ad un caso che ha visto un’occupazione abusiva protrarsi per oltre 4 anni nell’immobile proprio a causa di un rallentamento continuo e diversi rimandi da parte delle forze dell’ordine. Dopo lo sgombero, a fronte del calcolo della perdita economica subita dalla proprietaria, la Corte ha decretato che il Ministero dell’Interno deve risarcire alla donna più di 183.000 euro.

Il nodo della questione sta nelle motivazioni che hanno generato i ritardi nell’esecuzione dello sgombero, i quali hanno riguardato, tra gli altri:

  • l’assenza del medico,
  • la mancata presenza dei servizi sociali,
  • tensioni legate ai manifestanti e al rischio per l’ordine pubblico.

Si tratta di motivazioni futili, che riguardano la disorganizzazione dei comparti competenti e che, in alcun modo, devono influire sull’esecuzione dell’ordine del giudice, non rientrando affatto tra i casi di forza maggiore. La Corte di Cassazione, a questo proposito, ha sottolineato che:

“La condotta omissiva della forza pubblica integra illecito e obbliga al risarcimento del danno”.

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