Morte condomino: obblighi dell’amministratore

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Cosa accade in un Condominio a seguito della morte di un condomino? Qual è la responsabilità che grava in capo al legale rappresentante dell’edificio condominiale? I dettagli.

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L‘amministratore di un Condominio per effetto dell’art.1130 comma 6° codice civile è obbligato a mantenere ed aggiornare l’anagrafe condominiale.

In tal senso l‘amministratore procede alla variazione dei dati in forma scritta entro 60 giorni dalla comunicazione degli stessi.

Eventuali mancanze o incompetenze in materia di comunicazioni di dati, vincola l’amministratore  in termini di tenuta del Registro previa raccomandata, a sollecitare il condomino per l’invio degli stessi, ritenendolo responsabile in caso di reiterate omissioni.

Morte condomino: ecco chi deve aggiornare Anagrafe condominiale

Comunicazione dati all’Amministratore: obbligo dei condomini

Ciascun condomino è tenuto a comunicare all‘amministratore la variazione di tutti i dati da iscrivere nel Registro dell’anagrafe condominiale.

La mancata collaborazione consente al legale rappresentante del Condominio di richiedere informazioni agli eredi o di procedere, per inerzia degli stessi, agli uffici competenti.

Ma cosa accade in caso di decesso del singolo condomino?

Morte condomino: ecco chi deve aggiornare Anagrafe condominiale

Decesso del condomino: cosa deve fare l’amministratore

Se un condomino muore e la propria scomparsa non viene denunciata dagli eredi, l’amministratore ha comunque l’obbligo di individuare gli stessi.

Gli eredi del defunto,  infatti, hanno obbligo di depositare la dichiarazione di successione, provvedendo al pagamento dell‘imposta di successione.

L‘obbligo di comunicazione decorre entro 12 mesi dall’apertura della successione che coincide con la data della scomparsa del condomino.

Successivamente dopo 30 giorni dalla registrazione della successione, va presentata domanda di voltura camerale presso l’ufficio catastale della Provincia in cui ha sede l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate ove è stata pagata la tassa di successione

L‘amministratore, pertanto, per poter aggiornare il Registro dell’anagrafe condominiale potrebbe riferirsi all’Ufficio Catastale per verificare i nuovi proprietari dell’immobile sito nello stabile condominiale.

In particolare, se gli eredi non comunicano la propria identità a seguito di decesso del condomino, l’amministratore dovrà effettuare una visura agli uffici Provinciali del Territorio per ottenere un documento ipocatastale.

Tale atto attesta la titolarità dell’immobile ovvero consente di accertarsi se un determinato individuo vanti un titolo reale su in immobili o sullo stesso gravino ipoteche ed altre garanzie reali.

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Morte dell’amministratore di condominio: cosa accade

Se, invece, a morire risulti essere l’amministratore di Condominio, occorrerà far riferimento all’art.1722 del c.c. ai sensi e per effetti del quale, la morte, interdizione o inabilitazione del mandante estingue il mandato ricevuto.

Tale mandato non avendo ad oggetto l’esercizio di attività di impresa si estingue soltanto alla morte del mandatario.

Con la morte del mandatario e l’estinzione del rapporto con esso costituito, la sostituzione dell’amministratore dev’essere gestita per iniziativa del singolo condomino ex art.66 del disp.att.cc.

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Ciascun condomino ha facoltà di convocare l’assemblea per chiedere la nomina di un nuovo amministratore e per ottenere dagli eredi del defunto tutta la documentazione per l’aggiornamento del Registro dell’anagrafe del Condominio.

In tale fattispecie i componenti dello studio di riferimento dell‘amministratore defunto non hanno più alcun titolo per ricevere pagamento dei debiti o altri atti di gestione del condominio.

L’unica soluzione necessaria da assumere, al di là del dolore per la perdita del rappresentante legale, è la convocazione di un’assemblea al fine di nominare, immediatamente, un sostituto.

L’estinzione o perdita di un condomino o dell’amministratore di condominio deve per forza di cose risultare per effetto di aggiornamenti dei dati, nell’apposito Registro dell’Anagrafe Condominiale

Trattasi di un vero e proprio vademecum che l’amministratore del condominio è tenuto costantemente ad aggiornare, attraverso la fattiva collaborazione dei propri condomini-mandatari.

Tale obbligo si ottempera attraverso la comunicazione dei dati da inserire ed iscrivere nel Registro da parte degli interessati.

In caso di inerzia da parte di quest’ultimi, il rappresentante legale del Condominio dovrà intervenire con Raccomandata R.R. al fine di ottenere l’aggiornamento dei dati salvo imputazione degli inadempienti e delle relative responsabilità per atti omissivi.