Montacarichi sul balcone: limiti e obblighi per l’installazione

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Il balcone di un immobile apposto in un condominio è di proprietà privata ma per l’installazione di un montacarichi è necessario ottemperare a dei regolamenti comunali e condominiali. Dall’uso del montacarichi derivano responsabilità civili e penali in capo a proprietario. I dettagli.

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In un mondo retto sul progresso e sull’alta velocità negli spostamenti e nel trasporto, c’è chi ancora in un edificio condominiale avverte la necessità di installare un montacarichi sul balcone.

Magari, l’assenza di un ascensore nell’edificio condominiale costringe il condomino più in là negli anni a dover fare di necessità virtù sostituendo al famoso cestino un montacarichi per il sollevamento da terra ai piani alti di spesa o confezioni d’acqua, difficili da trasportare servendosi delle scale.

Il ricordo fervido dei bambini è quello del famoso “cestino della nonna” con il quale, da terra venivano tirati sul balcone i pacchi della spesa quotidiana evitando inutili e costanti sforzi ed agevolando,  in tal modo, le operazioni di routine.

In luogo del cestino, con la tecnologia che prende il sopravvento, è possibile installare sul balcone un montacarichi avente il montante composto da una scocca di metallo all’interno della quale è presente il motore.

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Il montacarichi: dimensioni e caratteristiche

Cambiano i tempi, dunque, ma non le esigenze.

Per far fronte alle stesse si provvede mediante lo sfruttamento di mezzi tecnologici a basso consumo energetico e funzionali a garantire un’opera utile per il sollevamento di pesi, diventato insostenibile con l’avanzare dell’età per molte persone.

Ed allora ciò che può sembrare una salita ripida ed impraticabile, quale il trasporto ai piani alti della spesa, grazie ad un montacarichi, si tramuta in un gesto naturale, semplice e, cosa più importante, economico per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Installato il montacarichi sul balcone quest’ultimo funziona attraverso un cavo metallico attivato comodamente con un telecomando.

A margine del cavo vi è un cestino girevole per l’apposizione all’interno degli oggetti da tirare su.

Si tratta di uno strumento, invero, non ingombrante che occupa poco spazio sui balconi o terrazzi e che, diversamente dagli ascensori, risulta produrre un minor dispendio energetico.

Montacarichi

I limiti all’installazione del montacarichi sul balcone

L’orientamento giurisprudenziale prevede che i balconi costituiscano un prolungamento dell’unità abitativa appartenente, esclusivamente, al titolare della stessa.

Sono parti comuni del balcone gli elementi decorativi ed i rivestimenti in grado di renderlo esteticamente più gradevole (Cassazione, sent.n.7042/2020).

Nonostante tale inciso giurisprudenziale non è possibile non tener conto nell’installazione di un montacarichi delle disposizioni previsti nel merito dal regolamento condominiale o dai regolamenti locali e di polizia urbana.

All’interno del condominio è possibile che i singoli condomini abbiano all’unanimità incluso nel regolamento una clausola che prevede espresso divieto di installazione del montacarichi.

L’art.1122 c.c. prescrive che sia possibile installare il montacarichi senza preventiva autorizzazione dell’amministratore, il quale, di poi dovrà darne notizia all’assemblea.

Il codice civile vieta di eseguire le opere da cui derivi un danno alle parti comuni o un pregiudizio al decoro.

Quest’ultimo, infatti, riguarda la bellezza estetica dell’edificio in relazione alle proprie linee ornamentali ed alla fisionomia armonica tale da conferirgli  una certa identità (cass.sent. n. 1718/2016).

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Danni provocati da montacarichi: responsabile è il proprietario

In merito ai danni, eventualmente provocati dalla struttura del montacarichi o dalla caduta delle cose da esso trasportate,  né risponderà il proprietario dell’unità immobiliare.

Ex art.2051 il proprietario dell’immobile dovrà risarcire il danno cagionato dalla cosa in custodia con onere della prova del caso fortuito in base al quale, sarà tenuto a dimostrare che l’evento pericoloso si sia verificato per colpa a lui non imputabile.

Qualora, invece, il danno all’integrità fisica sia cagionato alle persone colpite dagli oggetti trasportati nel cestino del montacarichi, il proprietario dell’immobile né risponderà a titolo di responsabilità penale.