Immobile abusivo, chi progetta ha diritto al compenso?
Immobile abusivo, chi progetta un abuso edilizio ha diritto al compenso per la prestazione che ha svolto? La risposta arriva dalla Cassazione che spiega cosa accade quando il progetto non è conforme alle norme edilizie e urbanistiche e il committente è consapevole degli abusi edilizi.

Il progettista deve assicurare la conformità di un progetto alla normativa urbanistica e deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi che condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8058 del 21 marzo 2023. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e qual è stata la decisione del giudice.
Ha diritto a compenso chi progetta un abuso edilizio?

I proprietari di diverse costruzioni incaricarono due architetti di studiare ed eseguire un progetto di ristrutturazione dell’intero complesso. Lo scopo era di adibirlo ad abitazione della propria famiglia. Una volta conclusi i lavori, scoprirono che le opere non sono erano incomplete, ma presentavano abusi edilizi e per ottenere il condono bisognava affrontare ulteriori spese.
I proprietari, dunque, chiesero la risoluzione dei contratti di prestazione d’opera intellettuale e pretesero la restituzione dei compensi già versati, la risoluzione del contratto d’appalto e il risarcimento delle spese necessarie per il condono e degli altri danni subiti.
La sentenza
Dopo il processo di primo grado, il giudice stabilì che uno degli architetti aveva svolto solo l’incarico di progettista e non era responsabile degli abusi edilizi. Pertanto, le domande dei proprietari vennero rigettate. La decisione venne confermata anche in appello poiché la committente era a conoscenza sia del progetto approvato che degli abusi edilizi.
Il progettista era colpevole solo del mancato controllo assiduo dei lavori. Per questo motivo l’architetto venne condannato a rispondere del 30% dei danni in corresponsabilità con la ditta appaltatrice e con un altro professionista coinvolto.
Per quanto riguarda il compenso, quando sussiste un errore o il progetto finale risulta inadeguato, il committente può anche non corrispondere il compenso poiché il geometra, l’architetto o l’ingegnere hanno l’obbligo di presentare un progetto utilizzabile. Il professionista deve eseguire correttamente il lavoro commissionato che dovrà risultare conforme a quanto stabilito.
La Suprema Corte enunciò infatti il seguente principio di diritto:
sussiste la responsabilità dell’architetto, dell’ingegnere o del geometra, il quale, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l’irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell’incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.