Il portiere può sempre ritirare la posta?
Il portiere di Condominio può sempre essere autorizzato a ritirare la corrispondenza per conto dei singoli condomini? Ci sono limiti a seconda del tipo di corrispondenza? Ecco le risposte.
Il portiere di Condominio è la persona che gode della maggiore fiducia da parte dei condomini.
E’ il riferimento dell’edificio condominiale, l’occhio clinico, sempre presente e vigile.
Non ha poteri di amministrazione o gestione dell’Edificio Condominiale ma di sorveglianza e cura delle parti comuni come specificato nel contratto di assunzione.
Contratti di assunzione del portiere di Condominio
Per l’assunzione di un portiere di Condominio è opportuno far riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di Fabbricati stipulato da Confedilizia, che raggruppa differenti tipi di categorie di lavoratori:
- Lavoratori addetti alla vigilanza e mansioni accessorie
- Lavoratori addetti alla pulizia e manutenzione di immobili
- Lavoratori quadri ed impiegati.
Contratto di portierato: mansioni
Tra le mansioni dovute da contratto di portierato, rientrano il ritiro e la distribuzione della corrispondenza ordinaria quale mansione suppletiva da cui derivi un surplus sul compenso pattuito.
Per la corrispondenza straordinaria (ricevuta di raccomandata in cui è necessaria di una firma in nome del destinatario), è necessaria la delega del singolo inquilino.
Il Condominio sarà tenuto a fornire al portiere un registro dove iscrivere le consegne fatte ai destinatari con annessa sottoscrizione di ricevuta di rilascio.
Tra le mansioni straordinarie del portiere deriva anche la delega scritta conferita dal Condomino a ricevere atti giudiziari.
Qualora il portiere riceva la posta che non è tenuto a ricevere, si dovrà far riferimento al rapporto intercorrente con il singolo condomino.
Per il postino, il portiere resta un soggetto legittimato a ricevere la posta del destinatario –condomino come chiarito nella delibera n.385/13/Cons dell’AGOM
L’amministratore di Condominio, pertanto, dovrà prestare attenzione alla voce “mansioni” straordinarie da conferire al portiere nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di lavoro con quest’ultimo stipulato.
Il conferimento delle mansioni straordinarie, tra cui la ricezione della posta, dovrà essere appositamente prevista nelle more del contratto mediante apposita e previa delibera assembleare o mediante specifica delega che ogni singolo condomino conferirà al portiere quale soggetto legato agli stessi da un pactus fiduciae.