Il futuro acquirente può partecipare all’assemblea di Condominio?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

L’acquirente di un bene immobile ubicato in un condominio, anche prima di aver concluso l’acquisto, può partecipare all’assemblea condominiale?

Condominio

La vendita di un bene si perfeziona mediante stipula di un contratto, nelle forme previste dalla legge, tra acquirente e cedente, al fine di produrre gli effetti traslativi del diritto di proprietà, previo pagamento del prezzo.

Bene, cosa accade quando in forza di un contratto preliminare di vendita, prima ancora della stipula del definitivo, il promittente acquirente intenda partecipare alla riunione assembleare di condominio in cui è ubicato il futuro immobile?

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Nel caso in cui il venditore conceda il possesso del bene al promittente acquirente e, nel contempo, sia stata indetta l’assemblea condominiale per decidere sui lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale, ci si chiede se a tale riunione possa partecipare o meno l’acquirente.

Invero, per rispondere alla domanda supposta, il promittente acquirente avendo versato una caparra al momento del preliminare di vendita e, avendo ricevuto il possesso del bene, potrebbe pensare di aver diritto a partecipare all‘assemblea condominiale, vantando alcuni diritti sull’immobile.

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Il promittente acquirente, tuttavia, pur avendo già versato la caparra ed ottenuto il possesso del bene dall’alienante, non potrà vantare alcun diritto sull’immobile apposto in Condominio fino a quando non sarà trascritto il contratto definitivo di compravendita dinnanzi ad un notaio.

Tuttavia, a partire dalla sottoscrizione del contratto di compravendita, con conseguente passaggio di proprietà, entro 60 giorni occorre avvisare l‘amministratore di Condominio della variazione.

Di talché, il nuovo proprietario, divenuto a tutti gli effetti un nuovo condomino, attraverso la comunicazione all’amministratore della variazione di proprietà, dovrà essere informato sulle vicende relative al fabbricato.

L’obbligo di informazione grava anche in capo al venditore dato che nella fase transitoria, prima cioè che si concluda la vendita, all’alienante spettano le spese condominiali.

In tal caso, fin quando non venga informato l’amministratore della variazione di proprietà, l’alienante è tenuto in solido con l’acquirente a versare le spese condominiali.

La comunicazione della variazione di proprietà, in tal caso, è rilevante e necessita di essere inoltrata conseguenzialmente al rogito notarile.

Il futuro acquirente può partecipare all’assemblea di Condominio?

Sulla scorta di tali disposizioni normative, il promissario acquirente, pur avendo corrisposto all’alienante la caparra, fino al momento del rogito notarile, pur avendo ricevuto il possesso dell’immobile, non ha il diritto di partecipare alla riunione condominiale.

Tuttavia, pur non essendo ancora il titolare del bene immobile apposto in edificio condominiale, prima che venga sottoscritto il rogito notarile, potrà prendere parte alla riunione per conto del venditore, su delega di quest’ultimo.