Quali sono le differenze tra vendita a misura e vendita a corpo?
La vendita a misura e la vendita a corpo sono due specifiche modalità applicate nel contesto immobiliare. Scopriamo come funzionano e quali sono le differenze.
In qualsiasi compravendita, indicare la superficie esatta di un immobile e il relativo prezzo al metro quadrato, rientra nella fattispecie della vendita a misura. Si pensi, ad esempio, ad un appartamento di 100 mq con un prezzo di 1000 euro al mq. Il costo totale della contrattazione sarà pari a 100.000 euro.
Nel caso invece in cui l’immobile sia venduto al prezzo di 100.000 euro, senza però rapportare alcuna metratura dello stabile, siamo di fronte ad una vendita a corpo. In pratica l’immobile è proposto come bene nel suo insieme, senza legare il costo alle dimensioni, pur se nel contratto possono essere comunque riportate.
Bisogna prestare attenzione a queste due tipologie di contratti e comprenderne le diverse sfumature, per non trovarsi in situazione poco piacevoli dopo la stipula del preliminare.
In questo nostro articolo scopriamo come funzionano la vendita a misura e la vendita a corpo, quali sono le differenze ed evidenziamo nello specifico alcuni casi particolari.
Vendita a misura significato
Quando la vendita è stata conclusa “a misura”, l’acquirente gode del diritto di beneficiare della riduzione del prezzo, se l’estensione dell’immobile risulta inferiore a quella riportata nel contratto. Generalmente viene indicato l’importo del conguaglio da versare al compratore.
Può però verificarsi anche il contrario, ovvero che la superficie dell’edificio sia superiore a quanto riportato nel compromesso. In questo caso sarà l’acquirente a corrispondere al venditore una somma aggiuntiva. Il recesso dal contratto per il compratore è possibile soltanto se la misura effettiva dell’immobile risulti superiore a 1/20esimo (5%) di quanto stabilito.
Cosa si intende vendita a corpo?
Nel caso in cui la vendita è stata definita nella modalità “a corpo”, l’acquirente ha diritto alla riduzione di prezzo oppure all’obbligo di corrispondere un surplus, se la misura effettiva dell’immobile risulti inferiore (o superiore) di 1/20esimo rispetto a quanto indicato nel contratto.
Se l’immobile presenta un’estensione maggiore, l’acquirente avrà facoltà di scegliere tra corrispondere un supplemento di prezzo o comunicare di voler recedere dal contratto.
Annessi e connessi di un immobile: differenze
Nelle due forme contrattuali fin qui elencate, le problematiche possono emergere quando la superficie dell’immobile è difforme da quanto in precedenza dichiarato. A seconda della modalità di vendita adottata, il trattamento che ne consegue è differente.
La vendita a misura è regolamentata dell’art. 1537 del nostro codice civile. Quando un immobile viene venduto, riportando l’indicazione della misura e del prezzo per unità, l’acquirente ha diritto a una riduzione del costo, nell’eventualità la superficie dello stesso sia inferiore a quanto riportato nel contratto. Se invece dovesse risultare superiore, sarà il compratore a dover elargire un supplemento di prezzo, avendo però la facoltà di rescinderlo se superiore alla ventesima parte (5%) di quanto dichiarato.
La vendita a corpo è disciplinata dall’articolo 1538 del codice civile. In tal caso il prezzo è calcolato tenendo conto del corpo dell’immobile e tralasciando la sua misura. Non si dà luogo a un taglio o surplus di costi, a meno che non sia inferiore o superiore al 5% del prezzo pattuito nel contratto. Nell’eventualità di un supplemento di prezzo, l’acquirente avrà la facoltà di scegliere tra rescissione o pagamento del relativo surplus. Assume pertanto valore la soglia del 5%, sia per il compratore sia per il venditore.
Quanto tempo si ha a disposizione prima del sopraggiungere della prescrizione? È quanto contenuto nell’articolo 1541 del codice civile. È infatti stabilito in un anno dalla consegna dell’edificio, il termine utile entro cui richiedere una riduzione o un supplemento di prezzo da parte del compratore o del venditore.
Recesso e annullamento: garanzia e dolo
Il venditore assicura, fornendo una garanzia, che la superficie dell’immobile sia identica a quanto dichiarato. Ipotizziamo sia rilevata successivamente una misura inferiore. In tal caso l’acquirente beneficia del diritto di usufruire della risoluzione del contratto immediata, per mancanza delle qualità promesse.
Altra eventualità può verificarsi quando il venditore fornisce volutamente informazioni non veritiere sulle dimensioni dell’immobile, esclusivamente con l’intento di concludere la vendita. A tal riguardo affiora il cosiddetto “dolo negoziale”: il compratore può richiedere l’annullamento del contratto.
Le circostanze descritte sono riconducibili sia alla vendita a misura sia alla vendita a corpo.
Conclusioni
Da quanto visto finora, si comprende come la principale differenza tra le due forme di contratto riguarda il prezzo, poiché nella vendita a corpo non è strettamente connesso alla metratura del fabbricato oggetto della compravendita.
Il prezzo totale è stabilito indipendentemente dalle dimensioni effettive. Come descritto in questo nostro articolo, vi sono più ipotesi da considerare in caso di estensione inferiore a quanto previsto nel contratto preliminare. Ciò può comportare determinate azioni che possono spingersi sino alla risoluzione o annullamento del rapporto in essere, come ad esempio nel caso sia accertato il dolo della controparte.