Terzo condono edilizio, no alla sanatoria in zona vincolata
Terzo condono edilizio, scatta di nuovo il no alla sanatoria sugli abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11747/2022. Ma come è possibile sanare i vecchi abusi edilizi? Che differenza c’è tra condono edilizio e sanatoria? Approfondiamo l’argomento.

Abusi edilizi in zona vincolata, la posizione della giurisprudenza è chiara: qualsiasi variazione non riconducibile ai punti 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al D.L. n. 269/2003 (cd. “Terzo Condono Edilizio”) comporta la realizzazione di un abuso edilizio insanabile e quindi destinato alla demolizione.
Quando si commette un abuso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere
- la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio
- la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali).
Come sanare vecchi abusi edilizi?

È possibile sanare un vecchio abuso edilizio? Vediamo cosa dice la legge. L’abuso edilizio commesso in passato è sempre soggetto ad un ordine di demolizione. Tuttavia, è possibile presentare una domanda di sanatoria per un abuso commesso molto tempo fa.
La legge, infatti, non pone limiti di prescrizione per l’ordine di demolizione e per la richiesta di sanatoria. Per prima cosa, bisogna stabilire per la sanatoria dei vecchi abusi edilizi chi è il responsabile civile che avrà il compito di provvedere (eventualmente) alla demolizione.
In caso di abusi edilizi sanabili, è possibile evitare la demolizione richiedendo la sanatoria edilizia e presentando un’istanza all’ufficio comunale competente entro i 90 giorni dall’accertamento dell’illecito commesso.
Che differenza c’è tra condono edilizio e sanatoria?
La differenza tra condono edilizio e sanatoria non è sempre molto chiara, ma in questo articolo cercheremo di spiegare la differenza tra le due procedure. La prima e importante differenza è che il Condono è una legge speciale, mentre la Sanatoria è un provvedimento amministrativo normalmente consentito dalla normativa urbanistica vigente.
Con il Condono è possibile ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena. Con il condono era possibile sanare anche tanti interventi solitamente non permessi dalla normativa vigente, come la costruzione di abitazioni in zona agricola, ma solo se realizzati in determinati periodi.
Nel tempo si sono succeduti tre condoni: quelli disciplinati dalle leggi n. 47 dell’85, n. 724 del ’94 e dal D.L. 269/2003 poi convertito in legge n. 326 del 2003.
Con l’ultimo condono, è stato possibile sanare abusi realizzati entro il 31 marzo 2003 e la domanda andava presentata entro il 31 marzo 2004.
Pertanto non è possibile oggi chiedere alcun condono edilizio. Per approfondire l’argomento, leggi qui.
Quando si parla di sanatoria, invece, si intende un atto amministrativo o legislativo che cancella le sanzioni previste dalla legge per un determinato comportamento posto dai cittadini.
Con la sanatoria l’ordinamento rinuncia ad agire legalmente contro i responsabili di azioni illegali o normalizzano situazioni precarie o irregolari. Per essere più chiari, la sanatoria rende automaticamente legale ciò che, al momento della sua realizzazione, era invece da considerarsi illegale.