Caduta tegola dal tetto: chi risarcisce il danno
Con il maltempo fioccano gli imprevisti. Tra questi rientrano le raffiche di vento, causa della caduta dal tetto di una tegola. L’eventuale danno cagionato dalla stessa a terzi obbliga il proprietario dell’immobile a risarcire il danno. I dettagli e la normativa.
Gli eventi naturali che si scatenano durante l‘inverno, portano con se insieme alla pioggia anche raffiche di vento che, costituiscono un rischio per le tegole del tetto di un immobile.
Eventuali danni cagionati dal distaccamento e successiva caduta delle tegole dal tetto a carico di terzi, comportano l‘obbligo di risarcimento in capo al proprietario.
Danno da tegola caduta dal tetto: cosa statuisce la Cassazione
Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza (n.21539 del 2017) ha sancito come per effetto di eventi naturali quali raffiche di vento, il proprietario dell’immobile sia unico responsabile quale custode dei danni cagionati dalla caduta di una tegola a carico di terzi.
Tali danni, spesso, sono provocati dal procrastinarsi nel tempo di indifferibili lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del tetto, acuiti da improvvise raffiche di vento o da altri fattori naturali, capaci di evidenziare la pericolosità delle cose, aumentata per mancanza di una costante manutenzione o ripristino dello status inziale.
In materia di danni cagionati dalla caduta di tegole dal tetto, il proprietario dell’immobile risponde personalmente del risarcimento in favore di terzi per effetto dell’art.2051 c.c., ai sensi del quale, l‘onere della prova contraria – “il caso fortuito”- spetta allo stesso proprietario.
Quest’ultimo, infatti, potrà difendersi in giudizio dalla pretesa risarcitoria derivante dal danno cagionato dal distaccamento di una tegola dal tetto per raffica di vento, soltanto provando che il fatto si sarebbe ugualmente verificato al di là dei lavori di ristrutturazione.
Spetta, dunque, al proprietario, dimostrare che la propria omissione non sia stata causa diretta del verificarsi dell’evento, il quale, per il caso fortuito o per forza maggiore, si sarebbe ugualmente verificato.
Il caso fortuito è qualificato quale evento eccezionale e di per se non prevedibile anticipatamente tale da non essere contrastato negli effetti con gli atti prudenziali.
Per il proprietario dell’immobile, l’eccezionalità della folata di vento causa della caduta della tegola, non lo rende esente dall’obbligo di risarcire il danno lamentato da terzo, pur essendo tali fenomeni naturali, spesso, non controllabili e di natura prevedibile.
Quale custode, infatti, il proprietario dell’immobile deve sempre agire per l‘ordinaria manutenzione del bene sottoposto alla propria custodia e, per tal motivo, risponde sempre o quasi (eccetto per caso fortuito) del danno cagionato dalla cosa a carico di terzi.
Raffiche di vento superiori alla media stagionale: il proprietario deve risarcire il danno
L’onere della prova contraria, rappresentata dal caso fortuito è di difficile applicazione per il proprietario.
Infatti, non interviene a sostegno della propria liberazione dall’obbligo risarcitorio, la caduta dal tetto di una tegola per colpa di una raffica di vento superiore alle medie stagionali pur di far valere l’esenzione per imprevedibilità dell’evento.
Il proprietario, infatti, quale custode del bene, è tenuto preventivamente a porre in essere tutti gli atti derivanti dalle proprie facoltà per prevedere ed evitare gli eventi dannosi verificabili nel corso delle invernate più rigide.
Sarebbe escluso in capo al proprietario, in tal caso, l’obbligo del risarcimento con elusione del nesso causale fra omissione ed evento lesivo, solo se le tegole si fossero staccate dal tetto per l’arrivo di un tifone eccezionale qualificabile quale evento raro e rientrante, pertanto, nelle ipotesi del caso fortuito.
Non è possibile escludere la responsabilità del proprietario nè l‘obbligo del risarcimento del danno cagionato a terzi, qualora l‘evento si sia verificato su di un tetto spiovente per il quale le operazioni di messa in sicurezza comportano una maggiore esposizione alla forza di gravità.
Per sottrarsi dall’obbligo risarcitorio, il proprietario-custode, ha sempre l’onere di provare che l’evento, dovuto a caso fortuito, anche attraverso la media diligenza, non l’avrebbe potuto evitare in alcun modo.