Bonus casa under 36: vale anche se la compro all’asta?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Il bonus casa per gli under 36 costituisce un regime di esenzione fiscale dall’imposta di registro, catastale e ipotecaria sugli atti di compravendita delle prime case. Ecco di cosa si tratta ed a chi spetta.

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Bonus prima casa per gli under 36: di che cosa si tratta? A chi spetta tale beneficio fiscale?

La domanda è legittima, oseremo dire alla stregua della risposta.

Ed allora, partiamo dall’araba fenice rappresentata dall’Agenzia delle Entrate che con un’apposita circolare (n.12 E del 14 ottobre 2021), ha sancito tutti i chiarimenti utili per beneficiare di tale bonus prima casa in favore degli under 36 come previsto dal D.l. Sostegni (n.73/2001)

Andando più precipuamente nel dettaglio, si tratta di un’agevolazione fiscale a favore dei giovani aventi un’età inferiore ai 36 anni al momento dell’acquisto della prima casa.

Bonus under 36: cos’è

Il bonus succitato consiste in un regime di esenzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale gravante sugli atti di compravendita aventi ad oggetto i beni che costituiscano, per l’acquirente, la prima casa.

Chi chiede tale agevolazione fiscale per l’acquisto del suo primo  immobile adibito ad uso abitativo. non deve aver già compiuto 36 anni e avere un ISEE inferiore a 40 mila euro annui.

Bonus 36 prima casa: si applica anche alla vendita all’incanto?

Bonus casa under 36. Ecco cos’è ed a chi spetta.

E se, nella fattispecie, l’acquirente che al momento del rogito non abbia ancora compiuto 36 anni, pur avendo i requisiti richiesti da Isee, intenda acquistare la sua prima abitazione all’esito di una vendita all’incanto, il bonus prima casa under 36 è applicabile?

Ebbene, in caso di acquisto dell’immobile quale prima casa all’asta giudiziaria, come previsto nella circolare 12/E del 2021, trova applicazione il bonus prima casa under 36 in forza di un decreto produttivo di effetti traslativi del diritto reale, emesso all’esito di un provvedimento giudiziale.

Accanto alla valutazione dei requisiti richiesti per accedere al bonus prima casa in favore degli under 36, è necessario rispettare altri criteri stabiliti dal decreto Sostegni-bis.

In particolare, l’acquirente deve possedere i caratteri anagrafici e reddituali-patrimoniali ed, in particolare:

  • L’immobile acquistato come prima casa per beneficio del bonus under 36 non dev’essere un bene appartenente alle categorie di lusso (A/1, A/8, A/9)
  • L’immobile oggetto del beneficio a cui l’under 36 intende attingere, dev’essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente risulti avere residenza o in cui stabilisce la stessa entro 18 mesi dall’acquisto.

Bonus prima casa under 36: vale separatamente per gli acquisti dei coniugi?

E’ inoltre lecito chiedersi se due componenti del medesimo nucleo familiare, quali due coniugi, possono chiedere separatamente di beneficiare per due differenti acquisti, del bonus under 36 per l’acquisto di due distinti immobili.

Ebbene, secondo il Decreto Sostegni, è lecito affermare, che non sia esclusa tassativamente ed esplicitamente tale possibilità.

Il medesimo Decreto, tuttavia, ha introdotto l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, in particolare modo, per incentivare l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 26.

Per far fronte a tale evenienza, infatti, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione mediante compilazione del modello F24, del bonus prima casa under 36.

Il credito d’imposta è conferito solo per gli atti di compravendita siglati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 Giugno 2022.

Per ottenere tale benefit, l’avente diritto dovrà compilare il modello f24, indicando il “6928” quale codice del tributo, denominato “Credito d’imposta prima casa under 36, art.64,c.7, DL n.73 del 2021.

Tale codice nell’ambito della compilazione del Modello F24 va inserito nella colonna “importi a credito compensati” ovvero nella colonna “importi a debito versati” qualora il contribuente intenda procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale.

Nel modello f24 alla voce “anno di riferimento”,  il beneficiario deve riportare il periodo d’imposta in cui sia stato stipulato l’atto di acquisto, a titolo oneroso, della proprietà.