Bolletta luce, acqua e gas esosa? Ecco come puoi contestarla
La bolletta di acqua, luce e gas vi appare non corrispettiva dell’effettivo consumo? Ritenete di essere in grado di contestare la lettura del contatore ? Ecco i mezzi di prova per eccepire l’entità della bolletta.
Contestare il costo emerso dalla bolletta collegata all’erogazione di acqua, luce e gas è possibile.
Il tutto nasce da un decreto ingiuntivo notificato ad un utente per quanto attiene il mancato pagamento di una bolletta d’acqua a cui lo stesso convenuto provvedeva a presentare opposizione, sostenendo che dalla stessa emergesse un consumo eccessivo rispetto a quello realmente prodotto.
Ebbene, nei contratti di consumo la rilevazione dello stesso mediante lettura del contatore si fonda su di una mera presunzione di veridicità.
Sul punto la Corte di Cassazione è stata chiara con apposita sentenza, nella quale, statuisce che tale presunzione di verità in merito al consumo effettivo emerso dalla lettura del contatore, possa essere smentita con ogni mezzo di prova.
D’altronde il servizio di erogazione di luce, acqua e gas è di natura pubblico ed essenziale pertanto, aggiunge la Corte di Cassazione, non può che essere regolamentato secondo le norme contrattuali di diritto civile ed il principio della buona fede.
Nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova.
Contestazione del consumo derivante da bolletta: cosa fare
La Suprema Corte con sentenza n.10313 del 2004 in merito all’onere probatorio relativo alla contestazione del consumo emerso dalla lettura del contatore di acqua, luce e gas, ha stabilito che il gestore ha l’obbligo di effettuare tutti gli addebiti in relazione alle indicazioni derivanti dal contatore centrale, ma l’utente ha conservato il diritto di contestare l’entità del consumo accertato.
Di tal che, a fronte delle contestazioni legittime dell’utente, il gestore dovrà provare il corretto funzionamento del contatore centrale e la perfetta corrispondenza tra il dato rilevato e quello trascritto in bolletta.
In caso di contestazione del consumo, spetta all’erogatore l’onere di provare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione del consumo derivante dalla lettura del contatore, mentre in capo all’utente grava il compito di dimostrare quei fattori esterni al controllo, che non avrebbero potuto evitare il verificarsi dell’evento, generando l’aumento smisurato, anche per atto di intrusione di terzi.
Dulcis in fundo, va sottolineato che non sia possibile imputare al somministrato la mancata prova dell’inesattezza dei calcoli di consumo posti in essere dall’erogatore di servizio, né in capo al fruitore di quest’ultimo può cadere l’impossibilità di dare prova tecnica relativa al malfunzionamento del contatore.