Auto nuova non entra nel parcheggio condominiale: cosa fare?
Può accadere che il singolo condomino dopo aver acquistato una nuova automobile, si accorga che la stessa abbia dimensioni che gli impediscono di entrare nel parcheggio privato. Cosa fare?
Il singolo condomino qualora abbia acquistato un’automobile di dimensioni superiori allo stallo condominiale, cosa può fare per risolvere il caso?
Il problema, se si tratta di un box auto, avrebbe poco da discutere, differente è il caso del posto auto condominiale.
Nel caso di specie, sarà possibile nel rispetto del decoro e del regolamento condominiale, agire allargando il basculante dell’ingresso del box auto, per rendere utilizzabile tale spazio.
Differente è la fattispecie del singolo stallo condominiale assegnato al singolo proprietario.
Ci si chiede se al cambio delle esigenze del singolo condomino, sia valutabile come necessario per formulare in giudizio un diversa modalità d’uso della cosa comune.
Cambio d’uso del parcheggio condominiale: la pronuncia della Corte di Cassazione
Il caso succitato è stato oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con apposita sentenza n.15203 dell’undici luglio 2011 ha statuito che:
in materia di comunione, l’art. 1102 c.c. fonda il criterio in base al quale l’uso della res communis avviene, di regola e finché ciò sia possibile e ragionevole, in maniera promiscua, di guisa che ciascun partecipante ha il diritto di utilizzare il bene come può, e non già in qualunque modo voglia, dato il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento spettante agli altri comunisti. Pertanto, ove il godimento pregresso, sia esso promiscuo o regolamentato in via autonoma tramite delibera dell’assemblea dei condomini adottata a maggioranza (come ritiene possibile la costante giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. nn. 4131/01, 10248/03, 13763/04, 8528/94, 6010/84 e 312/82), non sia più possibile per taluno soltanto dei partecipanti, a causa del mutamento puramente elettivo delle sue condizioni personali, questi non può esigere potestativamente nei confronti degli altri una diversa modalità di utilizzazione della cosa comune, in senso turnario ovvero mediante altre soluzioni che impegnino ulteriori e/o differenti parti oggetto di comunione, sia perché il godimento promiscuo è per sua natura modale, di talché il singolo condomino ha l’onere di conformare ai limiti anche quantitativi del bene le proprie aspettative di utilizzo, sia in quanto differenti opzioni di godimento comune possono essere realizzate in via autonoma, ma non già imposte tramite l’intervento eteronomo del giudice, che nello specifico dispone soltanto di poteri interdittivi.
Modalità d’uso differente da quello inziale: possibile ma con determinati limiti
La Suprema Corte di Cassazione, in merito al cambio di modalità d’uso di una cosa comune, come nel caso succitato, ha stabilito che il singolo condomino ha il diritto di usare il bene comune ad esso conferito come meglio può, non come voglia.
Il fine ultimo è quello di assicurare il rispetto della destinazione d’uso della parte comune nel godimento del medesimo d’uso da parte degli altri proprietari.
Pertanto il proprietario di auto nuova di dimensioni maggiori rispetto allo stallo condominiale spettante, non potrà imporre agli altri proprietari il diverso modo d’uso della cosa comune, mediante turnazione o altre soluzioni che apportino delle modifiche all’iniziale uso a cui è destinato quella medesima parte comune.
Si intervenisse in tal modo potestativo, a danno del medesimo diritto vantato sulle medesime parti comuni dagli altri condomini, il giudice eventualmente chiamato in causa sarebbe costretto a porre in essere atti interdittivi.
Differente invece è il caso della modifica d’uso dello stallo in cui dovrà essere apposta l’autovettura per il trasporto di un portatore di handicap.
In tal caso la modifica sarebbe dovuta necessariamente per abbattere le barriere architettoniche in favore della libertà di movimento all’interno di una parte comune.