Amministratore paga lavori in nero: cosa accade?
Cosa prevede la legge nel caso in cui l’amministratore di un Condominio effettui in nero il pagamento dei lavori condominiali? Ecco le conseguenze.
Il pagamento a “nero” che viola la legge sulla trasparenza e sulla lotta all’evasione fiscale, rientra nei casi di effettuazione dei lavori in un Condominio e dei criteri legali di pagamento degli stessi.
Per la transazione economica è possibile far uso di una serie di strumenti legali quali bonifici, assegni, carte prepagate.
Si tratta di pagamenti sicuri che garantiscono il buon esito della transazione ma anche la necessità di poter individuare il debitore ed il creditore.
Tali strumenti economici consentono allo Stato di poter beneficiare delle entrare dovute, combattendo e reprimendo tutti gli atti di evasione fiscale a proprio danno.
Amministratore paga in nero i lavori: cosa si verifica?
Premettendo che la legge non consente di pagare in contanti una somma pari o superiore a 2000 euro ex art.1129 c.c., c’è da sottolineare come per la gestione trasparente dei conti da inserire nel bilancio condominiale, un amministratore è tenuto a giustificare le uscite ai condomini ed a terzi interessati, effettuate sul conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio.
Dunque l‘amministratore ha l’obbligo di aprire un conto corrente condominiale ove a qualsiasi titolo siano erogate le somme per conto del Condominio che gestisce.
L‘art.1129 c.c. sul punto prefigura che l’amministratore possa chiedere di prendere visione ed estrare copia della rendicontazione periodica.
Pertanto ogni operazione contabile in entrata ed in uscita, deve risultare dalla visione del conto corrente bancario o postale dedicato al Condominio.
Quanto appena detto, però, non significa che ogni tipo di pagamento debba avvenire con la moneta elettronica: il pagamento in contanti è ammesso, ma nei limiti stabiliti dalla legge. Vediamo quali sono e in quali conseguenze incorre l’amministratore che paga in nero i fornitori di servizi.
L’amministratore può pertanto consentire che i condomini paghino le quote condominiali in contanti purché tali somme siano trasferite sul conto corrente condominiale o mediante transazioni telematiche tracciate e visibili sul medesimo conto.
Ogni pagamento in nero effettuato dall’amministratore, comporta una grave irregolarità che ha, quale effetto diretto, la revoca dall’incarico per giusta causa.
Uso di danaro contante: i limiti della legge
A partire dal luglio 2020 con apposita legge (art.18 d.f. 2020-d.l. n.124/2019) è vietato il pagamento in contanti di somme pari o superiori ad un ammontare di 2.000 euro.
Dunque il condomino che dovrà versare una somma superiore o pari a tale importo dovrà avvalersi del pagamento con moneta elettronica affinchè lo stesso risulti tracciato sul conto corrente condominiale alla voce entrate.
Per quanto attiene, invece, il pagamento dei fornitori, l‘amministratore in carica è tenuto ad effettuare la transazione con moneta elettronica in favore degli appaltatori di opere e servizi svolte nell’ambito di attività d’impresa.
E’ escluso dal limite imposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n.600/1973, ex art.25-ter, il lavoro svolto in modo autonomo ed occasionale.
Pagamento in nero del lavoro in un Condominio: le sanzioni
Per il pagamento in nero dei lavori effettuati in un Condominio, il datore di lavoro che non stipuli un regolare contratto con il proprio dipendente, è sottoposto ad una sanzione economica che va dai 1.500 euro ai 9.000 euro (per i giorni di lavoro inferiori a 30) fino ad un massimo di 36.000 euro per il lavoro superiore a 60 giorni.
Pagamento senza rilascio di fattura: le sanzioni
Nel caso in cui l’amministratore effettui il pagamento in nero, e quindi non ricevendo ricevuta fiscale dal fornitore, i condomini potranno opporsi al pagamento.
Tuttavia, poichè i lavori sono eseguiti con delibera assembleare, qualora pagati dall’amministratore senza fattura, in ottemperanza del contratto sottoscritto con il fornitore, il Condominio dovrà comunque pagare la prestazione effettuata dal fornitore.
Per i lavori di ordinaria amministrazione del Condominio pagati in nero, senza previo consenso assembleare, l’amministratore per pretendere il pagamento pro quota dei condomini, dovrà esibire le fatture attestanti l’erogazione effettuata.
In assenza non potrà dimostrare la legittimità della spesa sostenuta.
L’amministratore ex art.1130 nr.8, c.c., è tenuto a mantenere la documentazione contabile relativa alla propria gestione economica del condominio con annesse tutte le fatture relative ai lavori eseguiti per conto dello stesso.
Tali scritture dovranno essere conservate per 10 anni dalla data della registrazione con i condomini che hanno diritto di chiederne la presa visione o l’estrazione di copia per averne contezza.
Alla luce della normativa in essere, l’amministratore che corrisponde in nero il pagamento dei lavori condominiali, non solo è soggetto a revoca della propria carica, ma avrà difficoltà a giustificare tali somme che non potranno essere corrisposte dai condomini per assenza di una fattura che le certifichi e legittimi.