Affitti brevi: il Tar Campania impone lo stop
Affitti brevi, il Tar Campania impone lo stop alle locazioni brevi con una sentenza che risale allo scorso dicembre. A rischio i flussi turistici e il settore alberghiero a causa di una deliberazione del Tribunale amministrativo regionale. Scopriamo perché.

Con sentenza n. 8128 del 28 dicembre 2022, il Tar Campania-Napoli ha respinto il ricorso di una sublocatrice che offriva in locazione un appartamento per periodi inferiori a 30 giorni, confermava il “divieto di prosecuzione dell’attività abusiva di casa vacanze” per mancata presentazione della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Secondo il Tar Campania chiunque concluda contratti di locazione breve per finalità turistica (con continuità) deve necessariamente avviare un’attività ricettiva riconducibile, secondo l’inquadramento regionale campano, alla Cav. Centrale per la riqualificazione, quanto risultante dai siti web.
Il Tar Campania boccia gli affitti brevi: cosa è successo

Il 23 maggio 2018 i vigili urbani eseguirono un accertamento in un appartamento nel Comune di Napoli e contestarono la mancata presentazione al Comune della SCIA prevista dalla L.R. Campania 17/2001 per l’avvio di struttura ricettiva. Per il sub-locatore scattò una sanzione pecuniaria e il “divieto di prosecuzione dell’attività abusiva di casa vacanze”. Successivamente il sublocatore presentò ricorso al TAR Campania il quale riconfermò la sanzione e rigettò il ricorso.
Il sublocatore contestava l’applicabilità della normativa regionale, trattandosi di locazione (e/o sublocazione) cd. breve per meno di 30 giorni che esulava dall’attività di “casa vacanza” (ovvero di residence ecc.). Secondo il ricorrente, nella nozione di “strutture ricettive extralberghiere”, dovrebbero ritenersi rientranti quelle case ove oltre alla locazione vengono forniti anche i cosiddetti servizi personali analoghi a quelli offerti da strutture alberghiere, come il riassetto quotidiano, la fornitura di biancheria e la loro sostituzione, la biancheria cambiata periodicamente, nonché l’esclusivo potere legislativo regionale nel disciplinare la materia del turismo.
Secondo il Comune, il sublocatore svolgeva attività di casa vacanza in quanto l’appartamento veniva pubblicizzato su diversi siti web. Secondo il Tar, la differenza sostanziale “che sorregge la diversa disciplina giuridica tra la locazione per casa-vacanza (quindi per esigenze turistiche) e la cosiddetta locazione breve prevista dal codice civile per non più di 30 giorni consiste proprio nella continuità della gestione e nella natura della stessa che assume carattere professionale, assimilabile ai servizi alberghieri, per cui si tratta di attività che esula dalle normali facoltà di godimento dominicale, rientrando in regime di diritto amministrativo”.
Differenza tra affitto breve e casa vacanza
Nel case della casa vacanza, non è obbligatorio il contratto di locazione. Si tratta, infatti, di una struttura ricettiva che esercita la propria attività e che non necessita di alcun contratto scritto. Nell’affitto breve, invece, è necessario che il rapporto tra gestore e ospite venga regolato da un contratto di locazione breve redatto in forma scritta.