Imu 2024, fabbricati non accatastati: dal Mef i nuovi coefficienti per il calcolo dell’imposta

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

Imu e Impi 2024, con il decreto del Mef sono disponibili i nuovi coefficienti per il calcolo dell’imposta municipale propria per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2024. 

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Con il decreto del Mef è disponibile la revisione annuale dei parametri per il calcolo del valore degli immobili che appartengono alla categoria catastale “D”, non ancora iscritte in catasto, ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi). Come anticipato, i fabbricati interessati sono quelli classificabili nel gruppo catastale D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Per questo tipo di immobili, il valore, base imponibile per i due tributi, viene determinato applicando all’ammontare che risulta dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento i relativi coefficienti aggiornati con decreto del Mef.

Imu 2024, fabbricati non accatastati: i nuovi coefficienti

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Ecco di seguito i nuovi coefficienti per il calcolo dell’imposta:

  • Anno 2024: Coefficiente: 1,02 / Anno 2002: Coefficiente: 1,76
  • Anno 2023: Coefficiente: 1,04 / Anno 2001: Coefficiente: 1,80
  • Anno 2022: Coefficiente: 1,17 / Anno 2000: Coefficiente: 1,86
  • Anno 2021: Coefficiente: 1,21 / Anno 1999: Coefficiente: 1,89
  • Anno 2021: Coefficiente: 1,21 / Anno 1999: Coefficiente: 1,89
  • Anno 2020: Coefficiente: 1,22 / Anno 1998: Coefficiente: 1,92
  • Anno 2019: Coefficiente: 1,22 / Anno 1997: Coefficiente: 1,96
  • Anno 2018: Coefficiente: 1,24 / Anno 1996: Coefficiente: 2,03
  • Anno 2017: Coefficiente: 1,25 / Anno 1995: Coefficiente: 2,09
  • Anno 2016: Coefficiente: 1,25 / Anno 1994: Coefficiente: 2,15
  • Anno 2015: Coefficiente: 1,26 / Anno 1993: Coefficiente: 2,20
  • Anno 2014: Coefficiente: 1,26 / Anno 1992: Coefficiente: 2,22
  • Anno 2013: Coefficiente: 1,26 / Anno 1991: Coefficiente: 2,26
  • Anno 2012: Coefficiente: 1,29 / Anno 1990: Coefficiente: 2,37
  • Anno 2011: Coefficiente: 1,33 / Anno 1989: Coefficiente: 2,47
  • Anno 2010: Coefficiente: 1,35 / Anno 1988: Coefficiente: 2,58
  • Anno 2009: Coefficiente: 1,36 / Anno 1987: Coefficiente: 2,80
  • Anno 2008: Coefficiente: 1,42 / Anno 1986: Coefficiente: 3,01
  • Anno 2007: Coefficiente: 1,47 / Anno 1985: Coefficiente: 3,23
  • Anno 2006: Coefficiente: 1,51 / Anno 1984: Coefficiente: 3,44
  • Anno 2005: Coefficiente: 1,55 / Anno 1983: Coefficiente: 3,66
  • Anno 2004: Coefficiente: 1,64 / Anno 1982: Coefficiente: 3,87
  • Anno 2003: Coefficiente 1,70

Quali sono gli immobili di categoria D?

È risaputo che i gruppi catastali servono a classificare gli immobili in base alla loro destinazione d’uso. Rientrano nel gruppo catastale D tutti gli edifici e strutture definite “a destinazione speciale”. Vediamoli nel dettaglio:

  • D/1 – Opifici
  • D/2 – Alberghi e pensioni
  • D/3 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili
  • D/4 – Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento)
  • D/5 – Istituti di credito, cambio ed assicurazione (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento)
  • D/6 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento)
  • D/7 – Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/9 – Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo: ponti privati soggetti a pedaggio
  • D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

Cosa vuol dire fabbricato non accatastato?

Un fabbricato non è accatastato quando non è registrato nel Catasto. Ricordiamo che se una delle seguenti costruzioni non è in grado di produrre reddito, non c’è l’obbligo di dichiarazione al Catasto dei Fabbricati:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • fabbricati in corso di costruzione-definizione
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabente).

Fabbricati D non accatastati, nuovi coefficienti: immagini e foto